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il decorrere del tempo nelle contestazioni edilizie

Urbanistica e edilizia

Realizzazione di opere abusive. Rilascio del titolo abilitativo. Contestazione dell'abuso a distanza di lungo tempo. Sanzione ripristinatoria. Valutazione dell'interesse pubblico. Necessità. Carenza di motivazione. Eccesso di potere. Sussiste. Legittimo affidamento. Sussiste.
T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. 3, Sentenza 19 maggio 2014, n. 01296

Principio

Realizzazione di opere abusive. Rilascio del titolo abilitativo. Contestazione dell'abuso a distanza di lungo tempo. Sanzione ripristinatoria. Valutazione dell'interesse pubblico. Necessità. Carenza di  motivazione. Eccesso di potere. Sussiste. Legittimo affidamento. Sussiste.
1. Nel caso in cui vengano realizzate delle opere abusive per le quali, tuttavia, sussiste un titolo abilitativo ed è decorso un lungo lasso di tempo fra la data di realizzazione del presunto abuso edilizio e quella di applicazione della sanzione ripristinatoria, ai fini della demolizione delle parti di edificio ritenute abusive, non è sufficiente l'accertamento puro e semplice dell'irregolarità della costruzione realizzata, ma occorre che venga preventivamente compiuta dall'autorità competente una specifica valutazione di tutti gli elementi di giudizio, al fine di stabilire se risponde al pubblico interesse ordinare o meno la demolizione delle presunte opere abusive (Consiglio di Stato, 25 giugno 2002, n. 3443; T.A.R. Sicilia, III, 9 novembre 2006, n.2979; T.A.R. Piemonte, I, 10 maggio 2006, n.2073).
2. Nel caso in cui l'Amministrazione ometta di rilevare in sede di rilascio del certificato di abitabilità  l’esistenza di presunti abusi edilizi, è indubbio che un tale comportamento ingeneri nel privato il convincimento che le modifiche costruttive poste in essere in occasione dell’originaria edificazione del fabbricato, assentito dagli organi comunali e verificato in sede di rilascio del certificato di abitabilità, non costituiscano variazioni essenziali della licenza edilizia (sanzionabili, come tali, con la demolizione).
3. Nel caso in cui l'Amministrazione intenda contestare degli abusi relativi ad una costruzione realizzata circa venticinque anni prima rispetto alla constatazione del presunto abuso, e oggetto di verifica con rilascio del certificato di abitabilità a seguito di apposita ispezione, si impone al Comune di dare conto delle ragioni di interesse pubblico che, a distanza di un lunghissimo lasso di tempo dalla data di realizzazione delle opere ritenute difformi dall'originario titolo autorizzatorio, possano indurre a privilegiare la comminazione di una sanzione di tipo ripristinatorio, rispetto all'eventuale applicazione di una sanzione pecuniaria (cfr. T.A.R. Sicilia, Sez. III, 1 agosto 2007, n. 1875). La carenza dell’elemento motivazionale integra, quindi, un eccesso di potere, in quanto presuppone un’omessa comparazione degli interessi contrapposti, che la giurisprudenza ritiene invece necessaria in circostanze analoghe, ancorché si tratti di provvedimenti sanzionatori (v. anche T.A.R. Sicilia, III, 1° agosto 2007, n. 1875). Non senza considerare che tale valutazione dovrebbe comportare anche l’esercizio del potere di autotutela con riguardo ai titoli abilitativi.

T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. 3, 19 maggio 2014, n. 01296
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