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Zona di rispetto ferroviario

Urbanistica e edilizia Trasporti

Sulla natura del vincolo di inedificabilità della zona di rispetto ferroviario di cui all’art. 39 del D.P.R. n. 753/1980
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 5 aprile 2013, n. 01902

Principio

1. Sulla natura del vincolo di inedificabilità della zona di rispetto ferroviario di cui all’art. 39 del D.P.R. n. 753/1980.
Nella zona di rispetto ferroviario di cui all’art. 39 del D.P.R. n. 753/1980 vige un vincolo di inedificabilità relativa e non già assoluta, come tale quindi rientrante nella previsione dell’art. 32 e non dell’art. 33 della L. 28 febbraio 1985 n. 47, posto che a’ sensi dell’art. 60 del medesimo D.P.R. 753 del 19890 l’Autorità a ciò competente può assentire deroghe alle distanze dai binari ivi contemplate (cfr. al riguardo, ad es., Cons. Stato, Sez. V, 13 febbraio 1997 n. 158; del tutto costante sul punto anche la giurisprudenza in primo grado: cfr., ex plurimis, T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 4 agosto 2008 n. 3593, T.A.R. Toscana, Sez. III, 18 gennaio 2010 n. 37 e, tra le più recenti, T.A.R. Puglia, Lecce,sez. III, 12 settembre 2012 n. 1518; per completezza espositiva va detto che la fascia di rispetto di cui all’art. 49 del D.P.R. 753 del 1980 seguita ad essere definita come area di in edificabilità assoluta soltanto dal giudice ordinario e dal Tribunale superiore delle acque pubbliche ai soli fini della determinazione dell’indennità di espropriazione: cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 10 novembre 2008 n. 26899 e Tribunale superiore delle acque pubbliche, 13 ottobre 2010 n. 140).

Cons. St., Sez. 4, 5 aprile 2013, n. 01902
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