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Violazione dei limiti dimensionali non autorizzati

Giustizia amministrativa

Sul superamento dei limiti dimensionali non autorizzati, ex art. 13-ter. delle norme di attuazione del c.p.a.
Cons. St., Sez. 6, Ordinanza ORDINANZA COLLEGIALE 13 aprile 2021, ord. n. 03006

Premassima

Ai sensi e per effetto dell’art. 13-ter delle disposizioni generali del Codice del processo amministrativo, introdotto dalla legge di conversione del decreto-legge n. 168 del 31 agosto 2016, recante “Misure urgenti per le definizione del contezioso presso la Corte di Cassazione, per l’efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa”, è comminata una sanzione in termini di “inutilizzabilità” delle difese sovrabbondanti nell’ipotesi in cui si concretizzi il superamento dei limiti dimensionali non autorizzati, laddove il Collegio è autorizzato a presumente che l’ingiustificata violazione dei limiti dimensionali possa compromettere il tempestivo esame e l’intellegibilità della domanda.

D’altronde in virtù del principio di leale collaborazione ai sensi dell’art. 2, comma 2, c.p.a., al fine di evitare alle parti in contenzioso l’assenza di una applicazione sistematica operata dalla giurisprudenza delle anzidette conseguenze applicate a condotte difformi, è necessario invitare le parti ad una riformulazione delle difese nei limiti dimensionali previsti, vietando loro di introdurre fatti, motivi ed eccezioni nuovi rispetto a quelli già dedotti.

Principio

Nella pronuncia de qua il Collegio ha rammentato gli strumenti attraverso i quali si adempie al principio per cui il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo, ossia la brevità dell’atto processuale, specie in termini di caratteri, pagine e battute, mezzi questi ultimi con cui il legislatore vincola le parti ad un procedimento di “sintesi” giuridica della materia controversa, evitando che esposizioni confuse influiscano sull’intellegibilità dell’atto.

Tuttavia, si precisa che mentre in un primo momento il panorama giudiziario era caratterizzato da una impostazione legislativa sanzionatoria ex art. 26 del c.p.a., condannando alle spese di lite, l’art. 13-ter delle norme di attuazione del c.p.a. sotto la rubrica “Criteri per la sinteticità e la chiarezza degli atti di parte”, è foriero di un approccio innovativo dal punto di vista sistematico, sanzionando in termini di “inutilizzabilità” le difese eccedenti. Difatti, ai sensi del succitato articolo 13-ter, il giudice è autorizzato, in deroga all’obbligo generale di pronunciare sull’intera domanda, a presume la compromissione di un esame tempestivo, nonché dell’intellegibilità della domanda qualora si manifesti una violazione ingiustificata dei limiti dimensionali stabili ex lege.

Pertanto, in osservanza del principio che sancisce la ragionevole durata del processo, la sinteticità risulta essere una regola strettamente funzionale del processo amministrativo volto alla realizzazione di un giusto processo, piuttosto che un canone meramente orientativo della condotta delle parti.

Cons. St., Sez. 6, 13 aprile 2021, ord. n. 03006
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