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Vincolo paesaggistico

Beni culturali e paesaggistici Urbanistica e edilizia

1. Opere realizzare in assenza di titolo abilitativo. Area soggetta a vincolo ex art. 142 d.lgs. 42/2004. Repressione dell'abuso. Proporzionalità della sanzione. Individuazione del pregiudizio concreto. Occorre. Scarso impatto delle opere realizzate. Demolizione. Illegittimità. 2. (segue): ordinanza di demolizione. Accertamento di conformità in sanatoria. Obbligo di definizione del procedimento prima di adottare la sanzione irrogata. Necessità.
T.A.R. Liguria, Sez. 1, Sentenza 23 settembre 2014, n. 01361

Principio

1. Opere realizzare in assenza di titolo abilitativo. Area soggetta a vincolo ex art. 142 d.lgs. 42/2004. Repressione dell'abuso. Proporzionalità della sanzione. Individuazione del pregiudizio concreto. Occorre. Scarso impatto delle opere realizzate. Demolizione. Illegittimità.
1.1. Qualora siano realizzate opere edilizie senza titolo abilitativo in zona gravata da vincolo paesaggistico, queste non violano la disciplina sostanziale delle area di sedime come disciplinata dagli strumenti urbanistici se non danno vita a nuovi volumi non incidendo, quindi, sul carico insediativo. In questa ipotesi le opere realizzate rappresentano al più violazioni di natura formale in quanto realizzate senza titolo abilitativo ovvero senza previa presentazione della SCIA (nel caso di specie le opere in questione consistevano nell'installazione di una nuova recinzione di un immobile abitativo in proprietà, una diversa pavimentazione delle aree esterne rispetto a quella preesistente nonché la sistemazione del terreno).
1.2. Qualora siano realizzate alcune opere in assenza di titolo abilitativo, purché non violino in maniera sostanziale la normativa urbanistica, anche qualora ricadano in un'area tutelata ex art. 142 d.lgs. n. 42/2004 – ma non soggetta a vincolo specifico ex art. 136 d.lgs. n. 42/2004 – non è giustificabile la sanzione della demolizione a meno che non venga individuato il concreto pregiudizio recato da dette opere.

2. (segue): ordinanza di demolizione. Accertamento di conformità in sanatoria. Obbligo di definizione del procedimento prima di adottare la sanzione irrogata. Necessità.
Qualora le opere realizzate sine titulo abbiano scarso o nullo (sostanziale) rilievo urbanistico-edilizio, una volta presentata la domanda d’accertamento di conformità delle opere realizzate senza titolo edilizio, il Comune deve necessariamente definire il procedimento di sanatoria prima di adottare la sanzione irrogata.

T.A.R. Liguria, Sez. 1, 23 settembre 2014, n. 01361
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