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Vincolo paesaggistico e infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione

Beni culturali e paesaggistici Urbanistica e edilizia Giustizia amministrativa

1. Discrezionalità tecnica. Sindacato in sede giurisdizionale. Limiti. Valutazioni tecnico-scientifiche. Pluralità di soluzioni. Loro plausibilità. Compatibilità della decisione della P.A. Loro insindacabilità. 2. Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione. Assimilazione ex lege alle opere di urbanizzazione. Non comporta ex se loro realizzabilità in zona sottoposta a vincolo. 3. (segue): scavo del sottosuolo. Valutazione dell'intervento ai fini di tutela del paesaggio. Occorre.
T.A.R. Campania Napoli, Sez. 7, Sentenza 10 ottobre 2014, n. 05262

Principio

1. Discrezionalità tecnica. Sindacato in sede giurisdizionale. Limiti. Valutazioni tecnico-scientifiche. Pluralità di soluzioni. Loro plausibilità. Compatibilità della decisione della P.A. Loro insindacabilità.
1.1. In tema di discrezionalità tecnica, non può ritenersi che le valutazioni tecnico discrezionali siano ammantate da un anacronistico privilegio riservato all’amministrazione (o a certi settori dell’amministrazione), dovendosi per contro ritenere che l’effettività della tutela giurisdizionale sia garantita solo attraverso un sindacato, anche sull’esercizio della c.d. discrezionalità tecnica, che non sia meramente estrinseco, limitato ad una verifica dell’assenza di palesi travisamenti o di manifeste illogicità. 
1.2. Svanita l’equazione discrezionalità tecnica – merito insindacabile a partire dalla sentenza n. 601/99 della IV Sezione del Consiglio di Stato, il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della P.A. può oggi svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'autorità amministrativa, bensì in base alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo, potendo il giudice utilizzare per tale controllo sia il tradizionale strumento della verificazione, che la CTU (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 9 novembre 2006 n. 6607).
1.3. Allorché il giudizio dell’amministrazione, in punto di ricognizione dei presupposti di fatto di una fattispecie, sia ancorato a valutazioni tecnico-scientifiche afferenti una delle cc.dd. scienze inesatte, la naturale pluralità di soluzioni, tutte parimenti plausibili e coerenti sul piano della logica e della ragionevolezza, non consente, in presenza del rispetto degli standards di logicità e di coerenza della decisione, una mera sostituzione di valutazioni soggettive - tutte in tesi rispondenti a detti criteri, che condurrebbe non alla sostituzione di una scelta illegittima con una scelta legittima, ma alla semplice preferenza accordata in sede giurisdizionale ad una delle varie, possibili soluzioni, tutte collocate nell’area della legittimità provvedimentale - ma presuppone comunque che il giudizio espresso avvenga nel rispetto delle leggi scientifiche di settore. Da ciò la non sindacabilità di apprezzamenti tecnici che siano, alla stregua delle leggi di copertura e del procedimento applicativo seguito, attendibili da un punto di vista intrinseco, seppure rientranti nell’ambito dell’opinabilità.

2. Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione. Assimilazione ex lege alle opere di urbanizzazione. Non comporta ex se loro realizzabilità in zona sottoposta a vincolo. 
2.1. Ai sensi dell'art. 86 D.Lgs. n. 259/2003, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate alle assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; nondimeno, ciò non vuol dire che, nel caso di infrastrutture di tale tipo destinate a ricedere in area sottoposto a vincolo paesaggistico, debba ritenersi anche che la compatibilità paesaggistica sia prevista ex lege in riferimento a qualunque sito, tanto è vero che l’art. 86 comma 4 Dlgs. 259/2003 fa salve le disposizioni a tutela dei beni paesaggistici e storico artistici, contemplate dal D.Lgs. n. 42/2004.
2.2. La realizzabilità di infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione in qualsiasi zona del territorio comunale, ai sensi del richiamato art. 86 DLgs. 259/2003, va intesa in senso urbanistico-edilizio, mentre da un punto di vista paesaggistico detta realizzabilità non può prescindere dal giudizio concreto di compatibilità paesaggistica, demandato all’autorità preposta alla tutela del vincolo.

3. (segue): scavo del sottosuolo. Valutazione dell'intervento ai fini di tutela del paesaggio. Occorre.
3.1. In tema di interventi da realizzarsi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, anche con riguardo all'incidenza sul piano volumetrico la realizzazione di manufatti con scavo nel sottosuolo - indipendentemente dal conteggio del volume agli effetti degli indici di edificabilità secondo la disciplina riconducibile al singolo strumento urbanistico - dà luogo ad un nuovo e diverso assetto dei luoghi e determina l'asservimento a diversi utilizzi resi possibili dalla nuova costruzione (cfr. Cons. St., Sez. VI, 12 gennaio 2011 n. 110). La disciplina di tutela della zona, nei suoi effetti inibitori, prescinde infatti dall'elevazione o meno sul piano di campagna delle opere e dalla loro consistenza volumetrica. Il che è in linea con il tipo di prescrizione proprio di un piano paesistico il quale, a differenza di uno strumento urbanistico, non è volto al dimensionamento dei nuovi interventi, quanto alla valutazione ex ante della loro tipologia ed incidenza qualitativa. 
3.2. Il piano paesistico territoriale - avendo una funzione conservativa degli ambiti reputati meritevoli di tutela - non può essere subordinato a scelte di tipo urbanistico, per loro natura orientate allo sviluppo edilizio e infrastrutturale.
3.3. Dall’articolo 167, comma 4, D.Lgs. n. 42/2004 si ricava che hanno rilievo paesaggistico i volumi interrati e seminterrati: così come per essi è applicabile il divieto di sanatoria quando sono realizzati senza titolo (perché il comma 4 vieta il rilascio della sanatoria paesaggistica quando l’abuso abbia riguardato volumi di qualsiasi natura), così essi hanno una propria rilevanza paesaggistica per le opere da realizzare (cfr. Cons. St., Sez. VI, sentenza n. 4503 del 11 settembre 2013).

T.A.R. Campania Napoli, Sez. 7, 10 ottobre 2014, n. 05262
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