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Vincolo idrogeologico

Ambiente, parchi e aree protette

Autorizzazione ex artt. 1 e 7 R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 (“Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”) per attività edificatorie in aree ricadenti in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici
Cons. St., Sez. 5, Sentenza 2 maggio 2013, n. 02389

Principio

Autorizzazione ex artt. 1 e 7 R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 (“Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”) per attività edificatorie in aree ricadenti in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici.

1. Gli artt. 1 e 7 R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 (“Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”), a causa della sua ratio ed in virtù della stessa genericità della loro formulazione, sono stati interpretati nel senso che la autorizzazione alla trasformazione delle aree ricadenti in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici riguarda ogni attività sottoposta a vincolo idrogeologico ed immutazione totale o parziale dei luoghi, ivi compresa in particolare l’attività edificatoria (Cons. St., Sez. VI, 31 dicembre 1988, n. 1347; 29 marzo 1983, n. 161; 25 maggio 1979, n. 395), con la precisazione che detta normativa non esclude che i terreni interessati da vincoli idrogeologici siano interessati dall’attività edificatoria, essendo invece consentito ai proprietari dei terreni vincolati di richiedere la rimozione del vincolo (o anche solo l’autorizzazione al taglio di alcuni alberi) nella misura necessaria a consentire la realizzazione della costruzione (Cons. St., Sez. V, 14 aprile 1993, n. 480).
2. Il regime autorizzatorio di cui al R.D. n. 3267/1923 implica in sostanza un controllo dal punto di vista della stabilità del suolo e dell’equilibrio geologico o idraulico per evitare che eventuali iniziative dei privati nelle zone vincolate siano suscettibili di arrecare nocumento alla conservazione dell’ambiente, pregiudicandone l’equilibrio idrogeologico (Cons. St., Sez. V, 3 gennaio 1992, n. 4; sez. VI, 2 marzo 1987, n. 94): è stato così ritenuto legittimo il divieto di rimozione di alberi per finalità idrogeologiche (ai sensi del ricordato art. 7) qualora la conservazione di colture boschive attiene alla stabilità dei terreni e al regime delle acque (Cons. St., Sez. VI, 30 ottobre 1985, n. 571).

Cons. St., Sez. 5, 2 maggio 2013, n. 02389
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