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Verifica dell'anomalia delle offerte

Contratti pubblici Giustizia amministrativa

1. Gare pubbliche. Verifica di anomalia delle offerte. Discrezionalità tecnica. Sindacato giurisdizionale. Limiti. 2. Finalità della verifica di anomalia delle offerte
Cons. St., Sez. 5, Sentenza Breve 17 gennaio 2014, n. 00210

Principio

1. Gare pubbliche. Verifica di anomalia delle offerte. Discrezionalità tecnica. Sindacato giurisdizionale. Limiti.
Nelle gare pubbliche, in tema di verifica di anomalia delle offerte, la valutazione operata dalla Stazione appaltante circa la congruità delle offerte costituisce espressione tipica della discrezionalità tecnica che, come tale, sfugge al sindacato giurisdizionale, salvo che non sia macroscopicamente inficiata da arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità ovvero travisamento dei fatti (ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, 26 settembre 2013, n. 4761; 18 febbraio 2013, n. 974; 19 novembre 2012, n. 5846; 23 luglio 2012, n. 4206; 26 giugno 2012, n. 3737).

2. Finalità della verifica di anomalia delle offerte.
2.1. Nelle gare pubbliche, la verifica delle offerte sospette di anomalia è finalizzata non sono in astratto all’apprezzamento della serietà e dell’affidabilità dell’offerta, ma anche a garantire in concreto, secondo un giudizio di ragionevolezza fondato sull’id quod plerumque accidit”, l’effettiva, corretta ed utile esecuzione dei lavori o fornitura di beni e servizi, facendo in modo che gli appalto siano affidati ad un prezzo che consenta un adeguato margine di guadagno per l’impresa aggiudicataria, nella convinzione che le acquisizioni in perdita portino gli affidatari ad una negligente esecuzione, oltre ad un probabile contenzioso; infatti, il consentire la presentazione di offerte senza adeguato utile finirebbe con l’alterare il sistema di libera concorrenza del mercato, permettendo la sopravvivenza alle sole imprese fornite di maggiori risorse economiche, che possono consentirsi contratti in perdita (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. V, 15 aprile 2013, n. 2063; Id., 18 febbraio 2003, n. 863).
2.2. È erronea la positiva valutazione da parte della Stazione appaltante di offerta recante un ribasso del 99% sul prezzo e del 90% sui tempi di redazione del progetto esecutivo. Da un lato, il costo offerto per la redazione del progetto esecutivo è evidentemente irrisorio, irragionevole e frutto dell’errata verifica di anomalia da parte della stazione appaltante, come rilevato dai primi giudici. Dall'altro lato, il ribasso offerto in ordine ai tempi di consegna del progetto esecutivo (nella specie 3 giorni anziché 30 previsti dalla lex specialis) non è giustificato a fronte della dimostrata complessità intrinseca delle attività necessarie alla redazione del progetto esecutivo e della documentazione che lo compone (ex art. 35, comma 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), nonché a fronte dell'indimostrata sussistenza di speciali circostanze che ne consentirebbero la redazione nel tempo indicato dall'impresa offerente.

Cons. St., Sez. 5, 17 gennaio 2014, n. 00210
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