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Verifica dell'anomalia delle offerte

Contratti pubblici

Limiti al sindacato giurisdizionale sulle valutazioni compiute in sede di verifica di anomalia delle offerte
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 2, Sentenza 16 settembre 2013, n. 08290

Principio

Limiti al sindacato giurisdizionale sulle valutazioni compiute in sede di verifica di anomalia delle offerte 

1. In tema di gare pubbliche, la valutazione dell’anomalia dell’offerta si sostanzia in un giudizio globale e sintetico sulla serietà o meno dell'offerta del singolo concorrente considerata nel suo insieme, comprensivo delle varie voci che la compongono, al fine di verificarne la complessiva affidabilità.
2. Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni compiute in sede di verifica di anomalia delle offerte deve ritenersi circoscritto ai soli casi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza, in considerazione della discrezionalità che connota dette valutazioni, come tali riservate alla stazione appaltante cui compete il più ampio margine di apprezzamento (Consiglio di Stato- Ad. Plen., 29 novembre 2012, n. 36; idem, sez. III, 10 maggio 2013, n. 2533; T.A.R. Lazio- Roma, sez. II, 4 marzo 2013, n. 2282).
3. Sul piano processuale, quindi, il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni compiute dalla stazione appaltante sotto il profilo della logicità e ragionevolezza, nonché della congruità dell'istruttoria, ma non può operare autonomamente la verifica della congruità dell'offerta presentata e delle sue singole voci, poiché, così facendo, invaderebbe una sfera propria dell’amministrazione nell'esercizio della discrezionalità tecnica.

T.A.R. Lazio Roma, Sez. 2, 16 settembre 2013, n. 08290
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