Accedi a LexEureka

Verifica dell'anomalia delle offerte

Contratti pubblici

Carattere globale e sintetico del giudizio di anomalia delle offerte nelle gare pubbliche. Limiti al sindacato in sede giurisdizionale dei criteri nei quali si articola la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Dichiarazioni circa condanne definitive
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 3T, Sentenza 28 giugno 2013, n. 06469

Principio

1. Sul carattere globale e sintetico del giudizio di anomalia delle offerte nelle gare pubbliche.
La valutazione di anomalia è espressione di un giudizio sull'offerta di carattere globale e sintetico, mira a verificare la complessiva attendibilità e serietà e non è finalizzata a ricercare specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica; il sindacato giurisdizionale sulle relative valutazioni deve, poi, ritenersi circoscritto ai soli casi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza, in considerazione della discrezionalità che connota dette valutazioni, come tali riservate alla stazione appaltante cui compete il più ampio margine di apprezzamento (in questo senso Cons. Stato sez. III n. 2533/2013; Cons. Stato sez. V n. 6117/2012; Cons. Stato sez. V n. 973/2013; Cons. Stato sez. III n. 5238/2012).

2. Limiti al sindacato in sede giurisdizionale dei criteri nei quali si articola la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’individuazione e la ponderazione dei singoli criteri nei quali si articola la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa rientra nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante (Cons. Stato sez. V n. 978/2013) di talché il relativo sindacato è consentito solo nel caso di sviamento e manifesta illogicità (Cons. Stato sez. V n. 1195/2012).

3. Sull’obbligo o meno di rendere dichiarazioni circa condanne definitive.
3.1. La mancata produzione della dichiarazione relativa a condanne non definitive non osta ai fini della partecipazione alla gara non essendovi alcun riferimento in tal senso nell’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006.
3.2. Allorché il modulo predisposto dalla stazione appaltante per la presentazione della domanda di partecipazione non rechi alcun riferimento alle condanne non definitive, in ossequio ai principi di buona fede e di massima partecipazione, non può essere posto a carico del concorrente l’errore nella dichiarazione riconducibile ad una carenza del modulo il cui utilizzo è stato prescritto dalla stessa stazione appaltante (Cons. Stato sez. III n. 5758/2012; TAR Valle d’Aosta n. 59/2012; TAR Sardegna n. 2626/2010).

T.A.R. Lazio Roma, Sez. 3T, 28 giugno 2013, n. 06469
Caricamento in corso