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Verifica dell'anomalia delle offerte

Contratti pubblici

Sulle modalità di esposizione dei costi per la sicurezza (da interferenze e da rischio specifico), nonché sulla motivazione della verifica di congruità della presunta offerta anomala
T.A.R. Lombardia Milano, Sez. 3, Sentenza 13 maggio 2013, n. 01259

Principio

1. Sulle modalità di esposizione dei costi per la sicurezza (da interferenze e da rischio specifico).
Nelle gare pubbliche è necessario che l’offerta esponga sia i costi per la sicurezza da interferenze, sia i costi per la sicurezza da rischio specifico, in conformità con quanto stabilito dagli artt. 86, comma 3 bis, e 87, comma 4, del d.l.vo 2006 n. 163. Nondimeno, le norme ora indicate non individuano specifiche modalità di esposizione dei costi per la sicurezza, qualunque essi siano. Ciò che è necessario è che dall’offerta presentata risulti l’esposizione tanto dei costi da interferenze, quanto dei costi per la sicurezza da rischio specifico.

2. Sulla motivazione della verifica di congruità della presunta offerta anomala.
La motivazione della verifica di congruità non richiede un particolare livello di dettaglio in caso di esito favorevole. In particolare, nel giudizio sulla congruità di un'offerta, è richiesta una rigorosa ed analitica esplicitazione argomentativa nel caso di giudizio negativo; nel caso di giudizio positivo non è necessario che la relativa determinazione sia fondata su un'articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili, essendo sufficiente anche una motivazione per relationem alle stesse giustificazioni presentate dal concorrente sottoposto al relativo obbligo. In altre parole, la positiva valutazione di congruità della presunta offerta anomala è sufficientemente istruita e motivata per relationem alle giustificazioni rese dall'impresa offerente, sempre che queste ultime non siano manifestamente illogiche (tra le più recenti, si veda T.A.R. Roma Lazio, sez. II, 04 marzo 2013, n. 2282).

T.A.R. Lombardia Milano, Sez. 3, 13 maggio 2013, n. 01259
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