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Verifica dell'anomalia delle offerte

Contratti pubblici

Nell'ambito del subprocedimento di verifica della congruità dell'offerta presentata, l'impresa aggiudicataria può rimodulare le quantificazioni dei costi e dell'utile, indicate nella relazione giustificativa dell'offerta economica
Cons. St., Sez. 5, Sentenza 2 maggio 2013, n. 02401

Principio

Nell'ambito del subprocedimento di verifica della congruità dell'offerta presentata, l'impresa aggiudicataria può rimodulare le quantificazioni dei costi e dell'utile, indicate nella relazione giustificativa dell'offerta economica

1. Nelle gare pubbliche, la "ratio" cui è preordinato il meccanismo di verifica della offerta anomala è la piena affidabilità della proposta contrattuale, senza però che possa essere modificato l'importo complessivo dell'offerta presentata; ne consegue che, nell'ambito del subprocedimento di verifica della congruità dell'offerta presentata, l'impresa aggiudicataria può rimodulare le quantificazioni dei costi e dell'utile, indicate nella relazione giustificativa dell'offerta economica, purché non venga modificato l’importo complessivo della offerta formulata (cfr. Cons. St., Sez. V, 10 febbraio 2010, n. 653).

2. Il subprocedimento di giustificazione dell'offerta anomala deve prevedere la inammissibilità solo delle giustificazioni che, nel tentativo di far apparire seria un'offerta che invece non è stata adeguatamente meditata, risultano tardivamente finalizzate ad un'allocazione dei costi diversi rispetto a quella originariamente indicata. Per le stesse ragioni non è consentita l'immotivata rimodulazione di voci di costo al solo scopo di far quadrare i conti, al fine cioè di assicurare che il prezzo complessivo offerto resti immutato, superando le contestazioni della stazione appaltante su alcune voci di costo; ciò proprio perché, nel giudizio di congruità dell'offerta, esplicazione di valutazioni tecniche sindacabili solo in caso di illogicità manifesta o di erroneità fattuale, non è in questione soltanto della generica capienza dell'offerta, ma anche la sua serietà (cfr. Cons. St., Sez. V, 30 novembre 2012, n. 6117).

Cons. St., Sez. 5, 2 maggio 2013, n. 02401
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