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Verifica dell'anomalia delle offerte

Contratti pubblici

Valutazione dell'adeguatezza dell'offerta in base alle tabelle ministeriali recanti il costo della manodopera e all'entità dell'utile d'impresa
T.A.R. Toscana, Sez. 1, Sentenza 19 marzo 2013, n. 00425

Principio

1. Inapplicabilità in materia di concessione di servizi della disciplina sull’anomalia delle offerte stabilita per gli appalti.
In materia di concessione di servizi, cui, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006, non si estende la disciplina sull’anomalia delle offerte stabilita per gli appalti dagli artt. 86 e seguenti del medesimo D.Lgs. n. 163/2006 (cfr. Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 2011, n. 1784; id., 25 gennaio 2011, n. 515), né l’estensione è consentita in virtù delle previsioni contenute nella legge di gara.

2. Valutazione dell'adeguatezza dell'offerta in base alle tabelle ministeriali recanti il costo della manodopera.
Le tabelle ministeriali recanti il costo della manodopera costituiscono non parametri inderogabili, ma indici del giudizio di adeguatezza dell'offerta, con la conseguenza che è ammissibile l'offerta che da essi si discosti, purché lo scostamento non sia eccessivo e vengano salvaguardate le retribuzioni dei lavoratori, così come stabilito in sede di contrattazione collettiva (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 23 luglio 2012, n. 4206; id., sez. III, 28 maggio 2012, n. 3134). 

3. Valutazione dell'adeguatezza dell'offerta in base all'entità dell'utile d'impresa.
3.1. Ai fini della valutazione di anomalia delle offerte presentate nelle gare di appalto, non esiste una quota rigida di utile al di sotto della quale l'offerta debba considerarsi per definizione incongrua, dovendosi piuttosto avere riguardo alla serietà della proposta contrattuale e risultando in sé ingiustificabile solo un utile pari a zero, atteso che anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio importante, e che rientra comunque nella libertà di iniziativa economica dell'impresa anche la possibilità, pur di aggiudicarsi l'appalto, di accettare margini di profitto anche significativamente bassi (cfr. Cons. Stato n. 4206/2012, cit.; id., sez. VI, 23 febbraio 2012, n. 1019).
3.2. Possono essere ammessi a partecipare alle gare per l’affidamento di pubblici appalti (o concessioni) soggetti che rivestono la qualità di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, operanti in determinati settori, compresa l’assistenza sociale e socio-sanitaria, ed il cui oggetto statutario è dato dal conseguimento di esclusivi fini di solidarietà sociale, con il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione e l'obbligo di impiegarli per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse (si vedano gli artt. 10 e seguenti del D.Lgs. n. 460/1997 e il D.Lgs. n 155/2006, nel quale è racchiusa la disciplina della c.d. impresa sociale).

T.A.R. Toscana, Sez. 1, 19 marzo 2013, n. 00425
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