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Verifica dell'anomalia delle offerte

Contratti pubblici

Anomalia dell'offerta nel caso in cui l'utile di impresa sia esiguo o pari a zero
Cons. St., Sez. 5, Sentenza 15 aprile 2013, n. 02063

Principio

Anomalia dell'offerta nel caso in cui l'utile di impresa sia esiguo o pari a zero.

1. Nelle gare pubbliche la finalità della verifica dell'anomalia è quella di evitare che offerte troppo basse espongano l'Amministrazione al rischio di esecuzione della prestazione in modo irregolare e qualitativamente inferiore a quella richiesta, o con modalità esecutive in violazione di norme, con la conseguenza di far sorgere contestazioni e ricorsi. L'appalto deve quindi essere aggiudicato a soggetti che abbiano prestato offerte che, avuto riguardo alle caratteristiche specifiche della prestazione richiesta, risultino complessivamente proporzionate sotto il profilo economico all'insieme dei costi, rischi ed oneri che l'esecuzione della prestazione comporta a carico dell'appaltatore, con l'aggiunta del normale utile d'impresa affinché quest'ultima possa rimanere sul mercato.

2. Il giudizio di anomalia è volto a verificare la complessiva sostenibilità dell'offerta e non a sindacarne la struttura, né l’affidabilità della impresa offerente, sicché è sicuramente anomala un'offerta dal cui complesso, a prescindere da ogni altra circostanza, non sia dato comunque evincere un ragionevole margine d'utile sull'intera commessa.

3. Se è vero che un utile di impresa esiguo non denota di per sé l'inaffidabilità dell'offerta economica, è altrettanto vero che negli appalti pubblici l'utile non può ridursi ad una cifra meramente simbolica, ma essi devono pur sempre essere affidati ad un prezzo che consenta un adeguato margine di guadagno per le imprese, giacché le acquisizioni in perdita porterebbero inevitabilmente gli affidatari ad una negligente esecuzione, oltre che ad un probabile contenzioso.

4. Risulta ingiustificabile l’offerta che presenti un utile quasi pari a zero, atteso che, a meno che l’offerente abbia natura giuridica di società senza scopo di lucro, è quanto meno necessario che l’offerta presenti un certo utile che, anche se modesto, può comportare connessi vantaggi importanti, come nel caso di ricadute positive che possono discendere in termine di qualificazione, pubblicità e curriculum.

5. Va in ogni caso considerata anomala l'offerta della concorrente che permetta un simbolico margine di utile, come quello pari all'1%, posto che le acquisizioni in perdita alterano il sistema di libera concorrenza del mercato e consentono la sopravvivenza alle sole imprese fornite di maggiori risorse economiche, in grado di permettersi contratti in perdita (Consiglio di Stato, sez. VI, 27 marzo 2012, n. 1800). La giurisprudenza amministrativa è infatti ormai costante nell'affermare che il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta è finalizzato a consentire che gli appalti vengano affidati ad un prezzo che consenta un adeguato margine di guadagno per le imprese, nella convinzione che le acquisizioni in perdita portino gli affidatari ad una negligente esecuzione, oltre che ad un probabile contenzioso; infatti, il consentire la presentazione di offerte senza adeguato utile finirebbe con l'alterare il sistema di libera concorrenza del mercato, permettendo la sopravvivenza alle sole imprese fornite di maggiori risorse economiche, che possono consentirsi contratti in perdita (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. V, 18 febbraio 2003, n. 863).



Cons. St., Sez. 5, 15 aprile 2013, n. 02063
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chiave di ricerca: verifica anomalia offerta "utile d'impresa"