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Varianti semplificate

Espropriazione per pubblica utilità

Sulla facoltà della PA di procedere alla rinnovazione della sequenza procedimentale intesa ad approvare una variante semplificata ex art. 19 d.P.R. n. 327/2001, quando sia stato annullato il decreto di esproprio per mancato completamento della procedura di approvazione della variante stessa
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 1 luglio 2013, n. 03542

Principio

1. Sulla facoltà della PA di procedere alla rinnovazione della sequenza procedimentale colpita dall’annullamento in sede giurisdizionale.
1.1. L’annullamento in sede giurisdizionale di un atto amministrativo per vizi procedimentali non priva l’amministrazione di procedere alla rinnovazione del provvedimento giudicato illegittimo, purché emendato dal vizio riscontrato e, nel caso di procedimento contraddistinto da vari segmenti procedimentali il vincolo derivante dalla statuizione di annullamento consiste nella riedizione della fase procedimentale colpita dall’annullamento.
1.2. La facoltà di rinnovazione del procedimento circoscritta alle sole fasi viziate permette di conciliare l’esigenza di ripristinare la legalità amministrativa con il principio di conservazione degli atti giuridici, di economicità dell'azione amministrativa e di divieto di aggravamento del procedimento, (Cons. Stato Sez. V, 22-10-2012, n. 5397; 14-09-2010, n. 6695; Sez. IV, 28.2.2005, n. 691).
1.3. Il giudicato di annullamento per vizi procedimentali non assume contenuti sostanziali per la p.a., ma la obbliga, in sede di riemanazione del provvedimento, all’eliminazione dei vizi censurati dal giudice.
1.4. In tema di procedure espropriative per pubblica utilità, in caso di annullamento in sede giurisdizionale del decreto di esproprio per un vizio procedimentale, a causa del mancato perfezionamento della procedura semplificata di variante al piano regolatore generale attraverso l’acquisizione dell’assenso della Regione e la conseguente dichiarazione di efficacia alla variante ex art. 19 d.P.R. n. 327/2001, l’Amministrazione conserva il potere di completare il procedimento di approvazione della variante ai sensi dell’art. 19 d.P.R. n. 327/2001, muovendo dagli atti della procedura non intaccati dall’annullamento in sede giurisdizionale.
1.5. In tema di varianti semplificate ex art. 19 d.P.R. n. 327/2001, in caso di annullato in sede giurisdizionale del decreto di espropriazione, l’attività successiva non può essere considerata alla stregua di un’attività sine titulo, poiché l’Amministrazione mantiene il potere di portare a compimento il procedimento ex art. 19 D.P.R. n. 327/2001. Nessuna disposizione relativa alla procedura di variante semplificata ne impone il compimento entro un certo termine con effetti decadenziali.

2. Momento in cui viene imposto il vincolo espropriativo nel caso di varianti semplificate ex art. 19 d.P.R. n. 327/2001.
Solo con la conclusione del procedimento di cui all’art. 19 D.P.R. n. 327/2001 si è realizzata la variante allo strumento urbanistico generale vigente, con l'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione (Cons. St. Sez. VI, 13.2.2013, n. 893).

3. Motivazione dell’atto che reiteri il vincolo espropriativo.
Il potere di reiterazione del vincolo può essere esercitato sulla base di una idonea istruttoria e di una adeguata motivazione che faccia escludere un contenuto vessatorio o comunque ingiusto dei relativi atti, occorrendo l'effettiva cura di un pubblico interesse(Cons. Stato, Ad. Plen. 24-05-2007, n. 7).

Cons. St., Sez. 4, 1 luglio 2013, n. 03542
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