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Variante urbanistica: motivazione del rigetto delle osservazioni.

Urbanistica e edilizia

Sull'insussistenza dell'onere di una specifica motivazione per il rigetto delle osservazioni presentate dal proprietario di un'area segnata da variante urbanistica.
T.A.R. Puglia Bari, Sez. 3, Sentenza 9 novembre 2018, n. 01466

Premassima

1. Deve rilevarsi l'insussistenza dell'onere di una specifica  motivazione in relazione al rigetto delle osservazioni presentate dal proprietario di un'area segnata da variante urbanistica in difetto di situazioni che in via eccezionale impongono alla P.A. procedente una più incisiva motivazione degli strumenti urbanistici generali.

Principio

1. Deve rilevarsi l'insussistenza dell'onere di una specifica  motivazione in relazione al rigetto delle osservazioni presentate dal proprietario di un'area segnata da variante urbanistica in difetto di situazioni che in via eccezionale impongono alla P.A. procedente una più incisiva motivazione degli strumenti urbanistici generali.

In riferimento alla questione relativa motivazione scaturente dal rigetto delle osservazioni presentate dal proprietario di un'area segnata da variante urbanistica, il Collegio, rammentando quanto statuito dalla giurisprudenza prevalente, ha osservato che nel caso di specie non ricorrono le condizioni che impongono una specifica motivazione, quali: 1) il superamento degli standards minimi di cui al d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 con riferimento alle previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento, a prescindere dal riferimento alla destinazione di zona di determinate aree; 2) la lesione dell’affidamento qualificato del privato, derivante da convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato intercorsi fra il Comune e i proprietari delle aree, aspettative nascenti da giudicati di annullamento di concessioni edilizie o di silenzio-rifiuto su una domanda di concessione; 3) la modificazione in zona agricola della destinazione di un’area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo. In particolare, chiarisce il Consesso, nella fattispecie concreta in oggetto la P.A. procedente nel disattendere le osservazioni dedotte dal proprietario dell’area interessata, ha comunque diffusamente indicato le ragioni in forza delle quali ha ritenuto che un’area “circostante” dovesse essere parimenti assoggettata alla zonizzazione di tipo A - ugualmente alla originaria scelta pianificatoria relativa all’area in esame, attraverso un opzione che di certo non è sindacabile in sede giurisdizionale, in quanto non inficiata da vizi macroscopici ed anzi pienamente in linea con il disposto dell’art. 2, lett. a), d.m. n. 1444 del 1968 il quale è finalizzato a tutelare il “carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale” di agglomerati urbani attraverso la formazione di “Zone territoriali omogenee”. Pertanto, alla luce di quanto osservato, il Collegio addiviene alla conclusione che, nel caso de quo, non sussiste un onere di dettagliata motivazione del rigetto delle osservazioni presentate dal proprietario di un’area incisa da variante urbanistica in assenza di situazioni -  quali fonte di aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni - che in via eccezionale impongano alla Amministrazione interessata, una più incisiva  motivazione degli strumenti urbanistici di natura generale 

T.A.R. Puglia Bari, Sez. 3, 9 novembre 2018, n. 01466
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