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Variante leggere al permesso di costruire

Urbanistica e edilizia

1. Abusi edilizi. Ordine di demolizione. Successiva presentazione di accertamento di conformità. Efficacia della sanzione ripristinatoria. Persiste. 2. Permesso di costruire. Varianti in corso d'opera. Denuncia Inizio Attività. Ammessa solo per varianti leggere. Varianti che modificano la destinazione d’uso dell’immobile. Inammissibilità. Modificazione della sagoma dell'edificio preesistente. È ristrutturazione edilizia.
T.A.R. Campania Napoli, Sez. 2, Sentenza 16 ottobre 2014, n. 05381

Principio

1. Abusi edilizi. Ordine di demolizione. Successiva presentazione di accertamento di conformità. Efficacia della sanzione ripristinatoria. Persiste.
In tema di repressione degli abusi edilizi, ove successivamente alla notifica dell'ingiunzione a demolire risulti presentata domanda di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, la validità dell'ordine di demolizione non risulta pregiudicata dalla presentazione di tale istanza, posto che nell’attuale sistema normativo (coerentemente al principio generale secondo cui la legittimità di un provvedimento amministrativo va verificata esclusivamente con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione) non è rinvenibile una previsione dalla quale possa desumersi un tale effetto (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 14 settembre 2009, n. 4961; ex multis, Cons. Stato, IV, 19 febbraio 2008, n. 849).

2. Permesso di costruire. Varianti in corso d'opera. Denuncia Inizio Attività. Ammessa solo per varianti leggere. Varianti che modificano la destinazione d’uso dell’immobile. Inammissibilità. Modificazione della sagoma dell'edificio preesistente. È ristrutturazione edilizia.
2.1. In tema di varianti in corso d'opera al permesso di costruire, l'art. 22, comma 2 D.P.R. 380/2001, non ammette la realizzazione, mediante denuncia di inizio di attività, di varianti che modificano la destinazione d'uso dell'immobile. In base a tale disposizione, sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti al p.d.c. c.d. leggere, che consistono nella realizzazione di interventi edilizi in lieve difformità rispetto al progetto assentito, che si rendano necessari nel corso dell'edificazione per ragioni tecniche non previste o prevedibili al momento della redazione di esso (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 26 ottobre 2012, n. 4288).
2.2. Dall'ambito delle varianti leggere al p.d.c., realizzabili mediante denuncia di inizio attività, vanno esclusi gli interventi che consistono nella integrale ristrutturazione dell'edificio, nonché in modifiche esterne, tipologiche e di destinazione dei locali di tale entità da determinare sostanziali variazioni di sagoma, volumetria e destinazione d'uso dell'originario progetto, con la conseguenza che, in tali casi, è invece necessario il permesso di costruire (Cons. Stato, IV, 21.5.2010, n. 3231; TAR Lombardia, Milano, IV, 9.3.2011, n. 642). 
2.3. Non possono essere eseguiti, mediante D.I.A. in variante a p.d.c., interventi che alterino la sagoma dell'edificio, i quali vanno ricondotti nel novero della ristrutturazione edilizia, dovendosi intendere con “sagoma” dell'edificio preesistente la conformazione plano-volumetrica della costruzione e il suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale (cfr. Corte Costituzionale, 23 novembre 2011, n. 309; T.A.R. Emilia Romagna Bologna, Sez. I, 29 giugno 2012, n. 463).
2.4. La creazione di balconi e l'apertura di finestre, modificando il prospetto principale dell'abitazione non sono da considerare quale opera di manutenzione straordinaria e ciò si verifica anche se non venga alterata la volumetria dell' edificio, perché nuovi balconi e nuove finestre ne alterano i prospetti ed, in definitiva, la sagoma (cfr. Cons. Stato, Sez. I, 9 maggio 2012, n. 380).

T.A.R. Campania Napoli, Sez. 2, 16 ottobre 2014, n. 05381
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