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Valutazione del pericolo di infiltrazioni mafiose

Misure di prevenzione e di sicurezza Giustizia amministrativa

Sulle cognizioni di tecnica investigativa e poliziesca finalizzate alla valutazione del pericolo di infiltrazioni mafiose, finché non intervenga un aggiornamento della informativa antimafia
Cons. St., Sez. 3, Sentenza 4 gennaio 2022, n. 00021

Premassima

L’utilizzo di peculiari cognizioni di tecnica investigativa e poliziesca contraddistingue la valutazione del pericolo di infiltrazioni mafiose, di competenza del Prefetto, in ragione della natura del giudizio formulato, sostanzialmente escludendo la possibilità per il giudice amministrativo di sostituirvi la propria, ma riservandogli la facoltà e di rilevare se i fatti riferiti dal Prefetto siano o meno rappresentativi della fattispecie disciplinata dalla normativa vigente, e di formulare un giudizio di logicità e congruità attenendosi sia alle informazioni ottenute, sia alle valutazioni acquisite dal Prefetto.

Infine, gli elementi indizianti posti a fondamento di un’interdittiva, perlomeno fino al momento in cui non sopraggiunga un aggiornamento alla luce dell’evoluzione della situazione delle imprese e delle persone interessate, muteranno solo in seguito al subentro di ulteriori fatti nuovi, atti a rilevare il venire meno della situazione di pericolo, rispetto alla precedente valutazione sulla presenza di siffatti tentativi.

Principio

Il Consesso, in materia di informativa antimafia, ha stabilito che la legittimità della valutazione prefettizia, contenuta nel provvedimento di interdizione antimafia, debba essere osservata in virtù della situazione concretamente esistente al momento della sua adozione, così da redimere dal giudizio di legittimità i fatti che siano sopravvenuti al provvedimento interdittivo.

Difatti, il principio cardine della temporaneità del provvedimento di interdizione antimafia disciplinato dal codice antimafia sarà passibile di valutazione da parte dell’Amministrazione competente in sede di aggiornamento del provvedimento, ossia su istanza di parte o d’ufficio ad opera dello stesso Prefetto in conseguenza al variare delle condizioni di fatto sopravvenute che abbiano determinato l’adozione del medesimo principi.

Nella sentenza de qua, i profili dedotti innanzi alla Corte Costituzionale preliminarmente esaminati, vengo respinti successivamente in ragione della dichiarata incongruenza della disciplina dettata per le interdittive antimafia, nonché per le comunicazioni antimafia.

Ne discende, quindi, che l’istanza dell’impresa, seppure legittimata da specifici e documentati elementi di novità rappresentati alla Prefettura ai fini dell’aggiornamento, non circoscrive l’ambito di valutazione discrezionale che ad essa spetta, né tantomeno la delimita all’interno di binari precisi ravvisabili nello spazio di indagine costituito dagli elementi sopravvenuti indicati dall’impresa.

Cons. St., Sez. 3, 4 gennaio 2022, n. 00021
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