Valutazione del pericolo di infiltrazioni mafiose
Misure di prevenzione e di sicurezza Giustizia amministrativa
Premassima
L’utilizzo di peculiari
cognizioni di tecnica investigativa e poliziesca contraddistingue la
valutazione del pericolo di infiltrazioni mafiose, di competenza del Prefetto,
in ragione della natura del giudizio formulato, sostanzialmente escludendo la
possibilità per il giudice amministrativo di sostituirvi la propria, ma riservandogli
la facoltà e di rilevare se i fatti riferiti dal Prefetto siano o meno
rappresentativi della fattispecie disciplinata dalla normativa vigente, e di
formulare un giudizio di logicità e congruità attenendosi sia alle informazioni
ottenute, sia alle valutazioni acquisite dal Prefetto.
Infine, gli elementi
indizianti posti a fondamento di un’interdittiva, perlomeno fino al momento in
cui non sopraggiunga un aggiornamento alla luce dell’evoluzione della
situazione delle imprese e delle persone interessate, muteranno solo in seguito
al subentro di ulteriori fatti nuovi, atti a rilevare il venire meno della situazione
di pericolo, rispetto alla precedente valutazione sulla presenza di siffatti
tentativi.
Principio
Il Consesso, in materia di informativa antimafia, ha stabilito che la
legittimità della valutazione prefettizia, contenuta nel provvedimento di
interdizione antimafia, debba essere osservata in virtù della situazione
concretamente esistente al momento della sua adozione, così da redimere dal
giudizio di legittimità i fatti che siano sopravvenuti al provvedimento interdittivo.
Difatti, il principio cardine della temporaneità del provvedimento di interdizione
antimafia disciplinato dal codice antimafia sarà passibile di valutazione da
parte dell’Amministrazione competente in sede di aggiornamento del provvedimento,
ossia su istanza di parte o d’ufficio ad opera dello stesso Prefetto in
conseguenza al variare delle condizioni di fatto sopravvenute che abbiano
determinato l’adozione del medesimo principi.
Nella sentenza de qua, i profili dedotti innanzi alla Corte
Costituzionale preliminarmente esaminati, vengo respinti successivamente in
ragione della dichiarata incongruenza della disciplina dettata per le
interdittive antimafia, nonché per le comunicazioni antimafia.
Ne discende, quindi, che l’istanza dell’impresa, seppure legittimata da
specifici e documentati elementi di novità rappresentati alla Prefettura ai
fini dell’aggiornamento, non circoscrive l’ambito di valutazione discrezionale
che ad essa spetta, né tantomeno la delimita all’interno di binari precisi ravvisabili
nello spazio di indagine costituito dagli elementi sopravvenuti indicati dall’impresa.