Accedi a LexEureka

Valutazione ambientale strategica

Ambiente, parchi e aree protette Urbanistica e edilizia Giustizia amministrativa

Termine per impugnare strumenti urbanistici destinati ad incidere solo su alcune aree. Facoltatività dell’impugnativa dell’atto di adozione di strumenti urbanistici. Natura della determinazione conclusiva di conferenza di servizi ex art. 14-ter legge n. 241/1990. Assoggettamento all’obbligo di previa sottoposizione a valutazione ambientale strategica le scelte urbanistiche, comportanti il convolgimento di elementi di rilevante impatto ambientale
T.A.R. Liguria, Sez. 1, Sentenza 2 luglio 2013, n. 00982

Principio

1. Termine per impugnare strumenti urbanistici destinati ad incidere solo su alcune aree.
Il termine per impugnare la variante ad un p.r.g. che non è destinata a disciplinare l'intero territorio comunale, ma ha un contenuto particolare che incide in concreto soltanto su alcune aree, non decorre dalla pubblicazione (in genere della delibera regionale di approvazione nel BUR) e neppure dall'ultimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'avviso di deposito presso gli uffici comunali dei documenti relativi al piano approvato, bensì dalla data in cui risulta che l'interessato abbia acquisito la piena conoscenza degli atti impugnati; ciò in specie nei confronti dei soggetti proprietari di aree diverse, sebbene limitrofe a quelle direttamente disciplinate dalla variante di estremo dettaglio, quale quella di specie.

2. Facoltatività dell’impugnativa dell’atto di adozione di strumenti urbanistici.
L’impugnativa dell’atto di adozione di strumenti urbanistici costituisce pacifico esercizio facoltativo, in quanto i vizi ad essa riferibili possono essere dedotti in sede di impugnazione della deliberazione di approvazione.

3. Natura della determinazione conclusiva di conferenza di servizi ex art. 14-ter legge n. 241/1990.
3.1. La determinazione della conferenza di servizi, anche se di tipo decisorio, ha mera valenza endoprocedimentale, posto che solo la determinazione adottata dall'Amministrazione competente all'esito della Conferenza di Servizi, rappresenta il provvedimento conclusivo del procedimento e impugnabile in sede giurisdizionale.
3.2. La conferenza di servizi costituisce un modulo organizzativo volto all'acquisizione dell'avviso di tutte le Amministrazioni preposte alla cura dei diversi interessi rilevanti, finalizzato all'accelerazione dei tempi procedurali, mediante un esame contestuale di tutti gli interessi pubblici coinvolti, per cui la conferenza non si identifica con un nuovo organo separato dai singoli partecipanti, non trattandosi di organo collegiale oppure di ufficio speciale della P.A..

4. Assoggettamento all’obbligo di previa sottoposizione a valutazione ambientale strategica delle scelte urbanistiche, comportanti il coinvolgimento di elementi di rilevante impatto ambientale.
4.1. Soggiacciono all’obbligo di previa sottoposizione a valutazione ambientale strategica le scelte urbanistiche, comportanti il coinvolgimento di elementi di rilevante impatto ambientale (cfr. Corte giustizia UE, sez. IV, 22 marzo 2012, n. 567, la quale ha avuto modo di precisare, in termini di principio rispetto ai quali le eventuali previsioni di dettaglio contrarie scontano l’obbligo di disapplicazione, che la nozione di piani e programmi "previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative", di cui all'art. 2 lett. a) della direttiva 2001/42, deve essere interpretata nel senso che essa riguarda anche i piani regolatori particolareggiati). Ciò in quanto non può essere accolta un'interpretazione che porterebbe ad escludere dall'ambito di applicazione della direttiva 2001/42 tutti i piani e programmi, segnatamente quelli riguardanti l'assetto del territorio, per il solo motivo che una tale adozione non avrebbe in ogni caso carattere obbligatorio. 
4.2. La disciplina VAS (art. 3 della direttiva 2001/41/CE) impone agli Stati membri di attuare «piani e programmii» che possono avere effetti significativi sull'ambiente, sottoponendoli ad una valutazione ambientale. Tale obbligo discende in termini immediatamente precettivi sulla scorta dei principi comunitari e della normativa attuativa di cui al d.lgs. 152 del 2006, la quale va intesa in tali termini. Le eventuali diverse indicazioni di dettaglio – comprese quelle invocate dalle difese resistenti - vanno esaminate in termini restrittivi ovvero di disapplicazione per contrasto col principio.
4.3. In virtù dei principi espressi in sede sovranazionale pertanto si apprende che la VAS, quale processo a supporto dell'attività di gestione del territorio e delle connesse scelte di programmazione e di pianificazione, prima che queste vengano tradotte in interventi diretti (autorizzazioni, concessioni ecc.), e non quale strumento di verifica a posteriori delle scelte di pianificazione, ben può radicarsi con lo strumento del piano o programma urbanistico-territoriale. Strumento mediante il quale le Autorità sono chiamate allo studio organico del territorio, della gestione delle sue risorse, all'obbligo preventivo di coinvolgimento di tutte le parti, mediante l'avvio delle procedure di informazione e di consultazione dell'opinione pubblica, in ordine a qualsiasi decisione futura che inerisca un qualunque assetto territoriale.
4.4. L'obiettivo essenziale della direttiva VAS consiste nel sottoporre a valutazione ambientale, i piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente, durante la loro elaborazione e prima della loro adozione. La VAS, al pari di qualsiasi atto programmatico e strategico richiede che siano esaminate le informazioni riguardanti gli aspetti pertinenti allo stato attuale dell'ambiente e alla sua evoluzione probabile, con o senza la previsione del piano o del programma di riferimento, nonché alla decisione della sua modifica o abrogazione. È in questo contesto che la direttiva (art. 2) prevede l'obbligo della VAS per qualsiasi piano e programma previsto da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, elaborato e/o adottato da un'Autorità a livello nazionale, regionale o locale per essere approvato mediante una procedura legislativa dal Parlamento o dal Governo, financo per qualsiasi modifica dei medesimi piani o programmi già adottati.
4.5. La configurazione empirica della VAS, che emerge anche dalle chiare indicazioni della Corte di Giustizia, consente di avvalorare la sua connotazione quale impianto giuridico sperimentale, tale da presentarsi particolarmente flessibile e da assorbire e inglobare le diversificate metodologie di impiego e di studio del territorio, ove accomunate allo scopo di assicurare un controllo ex ante, in itinere ed ex post dei possibili impatti ambientali. Sono sottoposti all'obbligo della VAS tutti quegli strumenti urbanistici muniti di «indicatori di performance», che verificano il livello di conseguimento degli obiettivi assunti e generati sulla città e sul territorio e che permettono di quantificare se, quando e quanto gli obiettivi di piano siano raggiunti. La connotazione duttile e plasmabile della VAS è invece assente in altri strumenti quali la VIA deputata a singoli progetti, in cui è richiesto un approccio più circoscritto ed unidirezionale. 
4.6. In termini più ampi ricostruttivi del sistema va evidenziato che le considerazioni ed i principi di origine sovranazionale hanno trovato di recente ulteriore conferma da parte della Corte Costituzionale (cfr. sent n. 93 del 2013), la quale ha evidenziato la rilevanza della normativa comunitaria e la relativa prevalenza; in dettaglio è stato ad esempio ribadito che dalla citata dir. CE UE discende un preciso obbligo gravante su tutti gli Stati membri di assoggettare a VIA non solo i progetti indicati nell'allegato I, ma anche i progetti descritti nell'allegato II, qualora si rivelino idonei a generare un impatto ambientale importante, all'esito della procedura di c.d. Screening. Pertanto, la mancata considerazione dei predetti criteri della dir. CE UE pone la normativa regionale ovvero quella statale di dettaglio in evidente contrasto con le indicazioni comunitarie.

5. (segue): assoggettamento degli strumenti urbanistici di secondo livello alla normativa VAS.
Anche strumenti urbanistici programmatici come i piani particolareggiati possono integrare la nozione di «piano e programma» ricompreso nell'art. 2 Direttiva 2001/41/CE, tale da essere sottoposto obbligatoriamente alle norme relative alla valutazione ambientale strategica. Anche i piani attuativi possono essere sottoposti a v.a.s. in presenza di particolari presupposti da verificarsi in concreto, quali l'espressa volontà della p.a. a sottoporre a detta procedura tale tipo di piano; e all'attitudine del piano stesso a incidere sui profili ambientali delle aree interessate.

6. (segue): sulla necessità che anche le varianti agli strumenti urbanistici siano sottoposte a VAS.
Sulla scorta di quanto osservato dalla Corte di Giustizia UE, deve ritenersi che la VAS trovi applicazione anche in caso di modifica o abrogazione, totale o parziale, dello strumento di pianificazione. Ciò in quanto anche il venir meno dell'efficacia, integrale o parziale, della strumentazione di pianificazione in essere o una sua modifica, può comportare la genesi o l'aumento degli effetti significativi sull'ambiente. Di conseguenza, una nuova VAS deve essere immediatamente apprestata prima di procedere a deliberare le varianti della pianificazione in essere.

T.A.R. Liguria, Sez. 1, 2 luglio 2013, n. 00982
Caricamento in corso