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Usucapione

Espropriazione per pubblica utilità Giurisdizione e competenza Giustizia amministrativa

Retroattività degli effetti dell’acquisto a titolo originario per usucapione e irrisarcibilità dei danni patiti in conseguenza di attività di occupazione e trasformazione di un bene immobile, avvenuta nell'ambito di un procedimento ablatorio non perfezionatosi con l’emanazione del decreto finale di esproprio o con atto di cessione volontaria
T.A.R. Puglia Lecce, Sez. 3, Sentenza 15 novembre 2013, n. 02310

Principio

1. Sulla giurisdizione esclusiva del GA in tema di controversie scaturite da attività di occupazione e trasformazione di un bene immobile a seguito di procedimento ablatorio iniziato con dichiarazione di pubblica utilità ma non perfezionato con l’emanazione del decreto finale di esproprio o con atto di cessione volontaria.
Nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui manchi del tutto una dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa (devolute come tali alla giurisdizione ordinaria), spettano alla giurisdizione amministrativa esclusiva, ex art. 133 primo comma lettera g) c.p.a., le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene immobile conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento ablatorio all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà, purché vi sia un collegamento - anche mediato - all’esercizio della pubblica funzione (“ex multis”: Consiglio di Stato, IV Sezione, 4 Aprile 2011 n° 2113; T.A.R. Lombardia, Brescia, I Sezione 18 Dicembre 2008 n°1796; Consiglio di Stato, Adunanza plenaria 30 Luglio 2007 n° 9 e 22 Ottobre 2007 n° 12; T.A.R. Basilicata, 22 Febbraio 2007 n° 75; T.A.R. Puglia, Bari, III Sezione, 9 Febbraio 2007 n° 404; T.A.R. Lombardia, Milano, II Sezione, 18 Dicembre 2007 n° 6676; T.A.R. Lazio, Roma, II Sezione, 3 Luglio 2007 n° 5985; T.A.R. Toscana, I Sezione, 14 Settembre 2006 n° 3976; Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 20 Dicembre 2006 nn° 27190, 27191 e 27193).

2. Sul potere del GA di esaminare in via incidentale l'eccezione di usucapione di area occupata e trasformata dalla P.A. nell'ambito di un procedimento ablatorio non perfezionato con l’emanazione del decreto finale di esproprio o con atto di cessione volontaria.
2.1. Allorquando sia domandato il ristoro dei danni patiti a cagione di attività di occupazione e trasformazione di un bene immobile nell'ambito di un procedimento ablatorio non perfezionato con l’emanazione del decreto finale di esproprio o con atto di cessione volontaria, il Giudice Amministrativo può esaminare l'eccezione di usucapione, basata sulla tesi che la proprietà dell’area di sedime dell'opera pubblica sia stata trasferita al patrimonio pubblico in forza di usucapione ex art. 1158 cod. civile. 
2.2. L'eccezione di usucapione formulata implica l’accertamento dell’esistenza del diritto di proprietà della P.A. in conseguenza del mero possesso ultraventennale, e quindi estranea alla sfera della giurisdizione esclusiva in materia espropriativa, ma può essere esaminata dal GA, ai sensi dell’art. 8 c.p.a., trattandosi di una questione incidentale relativa a diritti la cui risoluzione è necessaria per pronunciare sulla questione principale.

3. Sull’inizio della situazione giuridica utile per l’usucapione.
In caso di attività di occupazione e trasformazione di un bene immobile nell'ambito di un procedimento ablatorio non perfezionato con l’emanazione del decreto finale di esproprio o con atto di cessione volontaria, l’inizio della situazione giuridica utile per l’usucapione, ossia la trasformazione della (mera) detenzione in possesso, si verifica solo dopo la scadenza del termine massimo di occupazione legittima del terreno (Cfr. “ex plurimis”: T.A.R. Puglia Lecce, I Sezione, 2 Novembre 2011 n° 1913).

4. Inidoneità a interrompere il termine ventennale per l'acquisto per usucapione della domanda di risarcimento dei danni subiti a cagione di attività di occupazione e trasformazione di un bene immobile nell'ambito di un procedimento ablatorio non perfezionato con l’emanazione del decreto finale di esproprio o con atto di cessione volontaria.
4.1. Non è idoneo a interrompere il termine ventennale per l'acquisto di un bene per il perfezionamento dell’acquisizione per usucapione del bene immobile l'azione civile con cui il proprietario di tale bene richieda il risarcimento per equivalente e non la restituzione del bene de quo.
4.2. In tema di usucapione, non può riconoscersi efficacia interruttiva se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, ossia ad atti giudiziali diretti ad ottenere “ope iudicis” la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente (ex multis: Cassazione Civile, II Sezione, 25 Luglio 2011 n° 16234).

5. Retroattività degli effetti dell’acquisto a titolo originario per usucapione e irrisarcibilità dei danni patiti in conseguenza di attività di occupazione e trasformazione di un bene immobile nell'ambito di un procedimento ablatorio non perfezionatosi con l’emanazione del decreto finale di esproprio o con atto di cessione volontaria.
5.1. La possibilità del privato proprietario del bene immobile occupato dalla P.A. (e sottoposto a procedimento ablatorio non perfezionato con l’emanazione del decreto finale di esproprio o con atto di cessione volontaria) di rivendicare il bene stesso e chiederne la restituzione incontra, comunque, il limite dell’intervenuta usucapione dell'area appresa da parte della PA; modalità di acquisto che non appare preclusa dalla disciplina contenuta nel D.P.R. 8 Giugno 2001 n° 327, anche perché in tal caso la possibilità per la P.A. di un acquisto postumo del diritto di proprietà con un provvedimento amministrativo avente efficacia sanante (ex art. 42-bis) è logicamente incompatibile con il già intervenuto acquisto del bene immobile a titolo di usucapione (ex multis: Corte di Cassazione Civile, I Sezione, 4 Luglio 2012 n° 11147).
5.2. L’accertamento (in via incidentale) dell’eccepito acquisto per usucapione da parte della PA dell'area, appresa in conseguenza di attività di occupazione e trasformazione di un bene immobile nell'ambito di un procedimento ablatorio non perfezionato con l’emanazione del decreto finale di esproprio o con atto di cessione volontaria, fa venire meno “ab origine” l’elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria, consistente nell’illiceità della condotta lesiva della situazione giuridica soggettiva dedotta, non solo per il periodo successivo al decorso del termine ventennale, ma anche per quello anteriore, in virtù della retroattività degli effetti dell’acquisto a titolo originario per usucapione (Cfr: Corte di Cassazione Civile, Sezioni Unite, 19 Ottobre 2011 n° 21575; Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, 14 Gennaio 2013 n° 9).

T.A.R. Puglia Lecce, Sez. 3, 15 novembre 2013, n. 02310
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