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Tutela indiretta

Beni culturali e paesaggistici

Sulla tutela indiretta volta ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro. Sull'ampiezza della discrezionalità amministrativa in tema di tutela della prospettiva. Sull'installazione di impianti pubblicitari lungo le strade site nell'ambito o in prossimità di beni culturali
T.A.R. Lombardia Milano, Sez. 1, Sentenza 29 maggio 2013, n. 01389

Principio

1. Sulla tutela indiretta volta ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.
1.1. L’art. 45 del D.lgs. 42/2004 – in linea di assoluta continuità, anche testuale, con le previgenti disposizioni del testo unico in materia di beni culturali (art. 49 del D.lgs. 490/99), e, ancor prima, della legge “sulla tutela delle cose d’interesse artistico e storico” (art. 21 della legge 1089/1939) e nell’art. 14 della legge 364/1909 – attribuisce al MBAC la facoltà di prescrivere misure dirette ad evitare che sia messa in pericolo l’integrità dei beni culturali immobili o che ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro. Si tratta di una disposizione di meditata elaborazione legislativa, la cui génesi è da ricondurre ai lavori del congresso internazionale degli architetti e tecnici dei monumenti, tenutosi a Venezia nel 1964, in esito al quale fu emanata la c.d. “Carta internazionale del restauro”, nella quale è stato valorizzato un concetto di tutela del patrimonio culturale esteso al contesto urbano e territoriale, espresso nell’art. 6, ove fu previsto che “la conservazione di un monumento implica quella delle sue condizioni ambientali. Quando sussiste un ambiente tradizionale, questo sarà conservato, verrà inoltre messa al bando qualsiasi nuova costruzione o utilizzazione che possa alterare i rapporti di volumi e colori”. Il fondamento di tale disciplina è rimasto inalterato nell'art. 45 del codice dei beni culturali, che attribuisce alla Soprintendenza il potere di prescrivere misure di tutela della cornice architettonica, di far inserire nei piani regolatori appositi perimetri di tutela monumentale, di fissare direttamente tali perimetri in assenza di piano regolatore e di dettare precetti equipollenti alle prescrizioni dello strumento urbanistico.
1.2. Debbono ritenersi attuativi della disposizione di rango primario sulla tutela indiretta recata dall'art. 45 D.Lgs. n. 42/2004, le norme del Regolamento sulla pubblicità del Comune di Milano prescrittive del divieto di installazione di impianti pubblicitari “sugli edifici e nei luoghi di interesse storico artistico o in prossimità di essi, ossia posti entro un’area situata ad una distanza inferiore a 50 metri dal perimetro del bene vincolato”, ovvero “in posizioni che interferiscano con la panoramicità dei luoghi soggetti a vincolo, in quanto ne diminuiscono il godimento e le visuali prospettiche”. In tale previsione trova, appunto, espressione la tutela indiretta, che, rientrando nella categoria generale dei limiti amministrativi al diritto di proprietà, aventi causa nella prossimità e nella funzione strumentale e servente per il perseguimento di una piena tutela del bene vincolato, giustifica la disposta compressione – per vero di limitata entità, in quanto riferita soltanto alla collocazione di cartelli – delle facoltà di uso e godimento di immobili privati.

2. Sull'ampiezza della discrezionalità amministrativa in tema di tutela della prospettiva.
Per tutela della prospettiva non si intende solamente l’esigenza di assicurare una libera visibilità del bene immobile, ma anche quella di salvaguardare l’aspetto esteriore del bene così come inserito nell’ambiente, insieme con altre eventuali opere che, pur potendo non presentare in sé particolari pregi artistici, vengono indirettamente a valorizzarsi con il bene principale e, a loro volta, a meglio valorizzare quest’ultimo (cfr. TAR Emilia Romagna, 16 giugno 1993, n. 153).

3. Sull'installazione di impianti pubblicitari lungo le strade site nell'ambito o in prossimità di beni culturali.
Dal momento che l’art. 49, comma 2, D.Lgs. n. 42/2004 vieta la collocazione di impianti pubblicitari lungo le strade site nell’ambito o in prossimità di edifici o aree tutelati come beni culturali, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli e previo parere favorevole della competente soprintendenza, deve concludersi che osti all'installazione di un impianto pubblicitario il negativo parere emesso dalla Soprintendenza, nonché quello espresso dalla Polizia locale relativamente ai profili di “sicurezza della circolazione stradale”, apprezzamento che appare in linea con l’interpretazione dell’art 23 del codice della strada, che “indica chiaramente l'intento perseguito dal legislatore, che è quello di prevenire la collocazione sugli spazi destinati alla circolazione veicolare, così come sugli spazi a questi adiacenti, di fonti di captazione o disturbo dell'attenzione dei conducenti e di consequenziale sviamento della stessa dall'unica ed essenziale funzione al momento commessale, che è quella della guida del veicolo” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 29 novembre 2012, n. 6044, che espressamente richiama Corte di Cassazione, sez. II civ., 24 febbraio 2009, n. 4683).

T.A.R. Lombardia Milano, Sez. 1, 29 maggio 2013, n. 01389
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