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Tutela giurisdizionale

Sport Giurisdizione e competenza

Difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in tema di atti a contenuto tecnico-sportivo. Improcedibilità del ricorso giurisdizionale nel caso in cui il tesserato a Federazione sportiva ometta di osservare il c.d. vincolo di pregiudiziale sportiva
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 3Q, Sentenza Breve 19 giugno 2013, n. 06193

Principio

1. Difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in tema di atti a contenuto tecnico-sportivo.
1.1. Ai sensi del d.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito dalla l. 17 ottobre 2003, n. 280 e dell’art. 133, comma 1, lett. z, c.p.a., i rapporti tra l'ordinamento sportivo e quello statale sono regolati in base al principio di autonomia, con conseguente sottrazione al controllo giurisdizionale degli atti a contenuto tecnico sportivo. Detto criterio trova una deroga solo nel caso di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo; in tale ipotesi, le relative controversie sono attribuite alla giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria ove abbiano per oggetto i rapporti patrimoniali tra Società, Associazioni ed atleti, mentre ogni altra controversia avente per oggetto atti del C.O.N.I. o delle Federazioni sportive nazionali è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
1.2. La giustizia sportiva costituisce lo strumento di tutela per le ipotesi in cui si discute dell'applicazione delle regole sportive, mentre quella statale è chiamata a risolvere le controversie che presentano una rilevanza per l'ordinamento generale, concernendo la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi (Cons.Stato, VI Sez., 9 luglio 2004 n. 5025).
1.3. Il giudizio espresso da organi di una federazione sportiva (nella specie Federazione Italiana Pallacanestro), in sede di prove tecniche del corso volto all’assegnazione della qualifica di allenatore, non è sindacabile in sede giurisdizionale, esulando dalla giurisdizione del G.A. per difetto di rilevanza esterna all’ordinamento sportivo degli effetti del provvedimento impugnato, che si esauriscono all’interno del predetto ordinamento non avendo alcun riflesso, né diretto né indiretto, nell’ordinamento generale il giudizio di scarsa capacità tecnica resa nei confronti dell’allenatore (Cons. St., sez. VI, 17 aprile 2009, n. 2333; Tar Lazio, sez. III ter, 5 novembre 2007, n. 10911, relative all’inserimento, per ragioni di carattere tecnico-fisiche, di un arbitro nel ruolo degli Arbitri fuori quadro).

2. Improcedibilità del ricorso giurisdizionale nel caso in cui il tesserato a Federazione sportiva ometta di osservare il c.d. vincolo di pregiudiziale sportiva. 
È improcedibile il ricorso giurisdizionale ove l'interessato, tesserato a Federazione sportiva, non abbia rispettato il vincolo della pregiudiziale sportiva, che obbliga i soggetti ad esaurire prima tutti i gradi della giustizia sportiva e solo a conclusione dei procedimenti interni rivolgersi al giudice dello Stato, e sempre che lo stesso abbia giurisdizione (tra le tante, Cons. St., sez. VI, 31 maggio 2013, n. 3002; Tar Lazio, sez. III ter, 25 maggio 2010, n. 13266; 31 maggio 2005, n. 4284 e 15 giugno 2006, n. 4604).

T.A.R. Lazio Roma, Sez. 3Q, 19 giugno 2013, n. 06193
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