Accedi a LexEureka

Tutela dell'affidamento e diniego di permesso di soggiorno

Stranieri

1. Rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno. Situazione dello straniero alla conclusione del procedimento. Direttiva rimpatri n. 2008/115/CE. Tempus regit actum. Rapporto irretrattabilmente definito. 2. (segue): rilascio di nulla-osta al lavoro subordinato a favore di cittadino straniero destinatario di provvedimento espulsivo. Re-ingresso in Italia. Diniego di permesso di soggiorno. Lungo lasso temporale. Tutela dell'affidamento. Necessità.
T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. 2, Sentenza 17 ottobre 2014, n. 01084

Principio

1. Rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno. Situazione dello straniero alla conclusione del procedimento. Direttiva rimpatri n. 2008/115/CE. Tempus regit actum. Rapporto irretrattabilmente definito. 
1.1. In sede di esame del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, la P.A. deve valutare la situazione attuale e concreta in cui lo straniero si trova al momento della conclusione del procedimento, avuto riguardo al comportamento tenuto, alla sussistenza di attività lavorativa e all'attualità o meno della pericolosità sociale nella comparazione con pregresse situazioni preclusive (cfr., fra le altre, Consiglio di Stato, sez. III – 5826 e 5827/2011). 
1.2. La sopravvenuta entrata in vigore della direttiva rimpatri n. 115/2008 può avere effetti anche su provvedimenti amministrativi adottati antecedentemente a tale data, in quanto il principio del tempus regit actum esplica la propria efficacia solo allorché il rapporto cui l'atto inerisce sia irretrattabilmente definito, e, conseguentemente, diventi insensibile ai successivi mutamenti della legge. Deve in definitiva essere valorizzato l’art. 11 par. 2 della direttiva sul termine di durata del divieto di reingresso, e va rimarcato che il recepimento doveva essere compiuto dagli stati membri entro il 24/12/2010 (termine anteriore alla data dell’atto impugnato, cfr. T.A.R. Lazio Roma, Sez. II quater, 25 febbraio 2013, n. 2056).
1.3. La direttiva rimpatri, in attesa del recepimento poi disposto con D.L. 23/6/2011 n. 89 conv. in L. 2/8/2011 n. 129, costituisce comunque riferimento sostanziale ai fini della valutazione dell'istanza di cui trattasi. Di talché, va disapplicato articolo 13 comma 13 D.Lgs. 286/1998 per contrasto con quella direttiva (cfr. Cass. Penale - Sezione I n.12220 del 2 aprile 2012 ), poiché la normativa comunitaria ha piena e diretta efficacia nelle sia pur diverse fattispecie (cfr., ad esempio, Ad. Plen. n. 8/2011, Sez. III nn. 2845, 3617 e 3618/2011; v. inoltre: Corte Giustizia Europea n. C. 424 /2011).
1.4. Illegittimamente la competente Questura nega il rilascio di permesso di soggiorno a cittadino straniero, nei cui confronti sia stato irrogato provvedimento espulsivo, senza fornire alcun riscontro né valutazione di sorta circa la posizione dell'interessato alla luce dell'attività lavorativa, del comportamento tenuto dal nuovo ingresso in Italia e dell'attualità della pericolosità. In tale contesto era indispensabile che fosse tenuta in considerazione la direttiva CE 115/2008, che, fra l'altro, ha previsto la riduzione del periodo di inibizione al reingresso in Italia degli stranieri destinatari del provvedimento di espulsione (massimo 5 anni rispetto al decennio stabilito dall'art. 13 commi 13 e 14 del D. Lgs. 286/1998). 

2. (segue): rilascio di nulla-osta al lavoro subordinato a favore di cittadino straniero destinatario di provvedimento espulsivo. Re-ingresso in Italia. Diniego di permesso di soggiorno. Lungo lasso temporale. Tutela dell'affidamento. Necessità.
2.1. Illegittimamente la competente Questura nega il premesso di soggiorno a cittadino straniero, al quale, sulla base di un errore di trascrizione delle proprie generalità da parte del funzionario pubblico, sia stato rilasciato dalla Sportello Unico per l'Immigrazione il nulla osta al lavoro subordinato nel rispetto dei flussi di ingresso programmati, meritando apprezzamento il principio dell’affidamento – quale limite all'esercizio della potestà di autotutela – finalizzato alla protezione di coloro che confidano su un provvedimento amministrativo che ha prodotto effetti favorevoli consolidatisi nel tempo (nella specie, è stato ritenuto sussistente il requisito della buona fede in capo al cittadino straniero nella comunicazione delle proprie generalità). 
2.2. Laddove intercorra un considerevole lasso temporale tra il re-ingresso in Italia di cittadino straniero destinatario di provvedimento espulsivo e la notifica dell’atto restrittivo (circa 15 mesi), tale atto è illegittimo, essendo invece compito della Questura accertare se il cittadino straniero avesse nel frattempo formato una famiglia, svolgesse un lavoro, avesse sempre pagato le imposte e fosse del tutto inserito nella società italiana, venendo inoltre in rilievo diritti inviolabili, quali i diritti della famiglia, il diritto al lavoro e diritti fondamentali quali il diritto di libera circolazione e soggiorno (cfr. art 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. 2, 17 ottobre 2014, n. 01084
Caricamento in corso