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Tutela del consumatore

Tutela dei consumatori Telecomunicazioni Autorità indipendenti

Sulla competenza e la disciplina applicabile in materia di tutela del consumatore nel settore delle comunicazioni elettroniche
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 1, Sentenza 22 luglio 2013, n. 07464

Premassima

Sulla competenza e la disciplina applicabile in materia di tutela del consumatore nel settore delle comunicazioni elettroniche.
L’Autorità competente ad adottare provvedimenti sanzionatori in materia di tutela del consumatore nel settore delle comunicazioni elettroniche (nel caso di specie trattasi di provvedimento diretto a sanzionare la pratica commerciale consistente nell'aver diffuso, tramite banner presenti in alcuni siti internet, messaggi pubblicitari finalizzati apparentemente a promuovere un concorso a premi, al quale, in realtà, i consumatori potevano partecipare solo a seguito di abbonamento ad un servizio a pagamento) è l’ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) e la disciplina a cui occorre far riferimento per la valutazione della condotta contestata è rinvenibile – non nel Codice del Consumo – ma nella normativa speciale di cui al D.M. n. 145/2006 (Regolamento recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo adottato in attuazione dell'art. 1, comma 25, del D.L. 545/96, convertito, con modificazioni, in legge n. 650/96 -"Regolamento") e alla delibera AGCOM relativa al c.d. Piano Nazionale delle Numerazioni (Delibera 26/08/CIR, come modificata ed integrata dalla recente Delibera 52/12/CIR - "Delibera sul PNN").

T.A.R. Lazio Roma, Sez. 1, 22 luglio 2013, n. 07464
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