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Tutela ambientale e paesaggistica

Beni culturali e paesaggistici Urbanistica e edilizia Giustizia amministrativa

La tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene complesso ed unitario, è un valore che precede la tutela in materia edilizia
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 8 maggio 2013, n. 02488

Principio

1. Legittimazione a ricorrere avverso titoli edilizi in virtù del solo criterio della vicinitas.
1.1. I proprietari di immobili in zone confinanti o limitrofe con quelle interessate da una costruzione sono sempre legittimati ad impugnare i titoli edilizi che possono pregiudicare la loro posizione per l’incisione delle condizioni dell'area e, più in generale, per le modifiche all'assetto edilizio, urbanistico ed ambientale della zona ove sono ricompresi gli immobili di cui hanno la disponibilità, senza che sia necessaria la prova di un danno specifico, essendo insito nella violazione edilizia il danno a tutti i membri di quella collettività (cfr. Consiglio Stato sez. IV n. 284 del 23/01/2012; Consiglio Stato sez. IV 13 gennaio 2010 n. 72). Infatti, se l'art. 31 comma 9 L. 17 agosto 1942 n. 1150 (come modificato dall'art. 10 L. 6 agosto 1967 n. 765) non ha introdotto un'azione popolare, nondimeno ha riconosciuto una posizione qualificata e differenziata in favore dei proprietari di immobili siti nella zona in cui la costruzione è permessa e a coloro che si trovano in una situazione di “stabile collegamento” con la zona stessa.
1.2. Il possesso del titolo di legittimazione alla proposizione del ricorso per l'annullamento di una concessione edilizia, che discende dalla c.d. vicinitas, cioè da una situazione di stabile collegamento giuridico con il terreno oggetto dell'intervento costruttivo autorizzato esime da qualsiasi indagine al fine di accertare, in concreto, se i lavori assentiti dall'atto impugnato comportino o meno un effettivo pregiudizio per il soggetto che propone l'impugnazione, atteso che l'esistenza della suddetta posizione legittimante abilita il soggetto ad agire per il rispetto delle norme urbanistiche, che assuma violate, a prescindere da qualsiasi esame sul tipo di lesione, che i lavori in concreto gli potrebbero arrecare (cfr. Consiglio Stato, Sez. VI 15 giugno 2010 n. 3744).

2. La tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene complesso ed unitario, è un valore che precede la tutela in materia edilizia.
2.1. La visione “costituzionalmente orientata” del rapporto tra ius aedificandi e tutela del paesaggio è ancorata all’art. 9 della Cost., che inserisce la “tutela del paesaggio” nelle disposizioni fondamentali, sull’implicito insegnamento di Benedetto Croce il quale, all’epoca Ministro della Pubblica Istruzione, aveva affermato che “… il paesaggio altro non è che la rappresentazione materiale e visibile della Patria...” (così la relazione di accompagnamento al primo disegno di legge in materia del 1920). 
2.2. Il Giudice delle leggi (cfr. Corte Cost., 7 novembre 1994, n. 379; 5 maggio 2006, nn. 182, 183; 22 luglio 2004 n. 259), superando il significato meramente estetico di “bellezza naturale”, ha configurato il paesaggio nella sua unitarietà come il “complesso dei valori inerenti il territorio”, e l’ambiente come bene “primario” ed “assoluto”. La Corte Costituzionale -- in conformità ai principi costituzionali e con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000 -- ha affermato che l’oggetto della tutela del paesaggio non è il concetto astratto delle "bellezze naturali" ma l'insieme delle terre, acque, vegetazione, beni materiali, cose e le loro composizioni. 
2.3. La tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene complesso ed unitario, è un valore che precede la tutela -- e che comunque costituisce un limite per gli altri interessi pubblici e privati -- in materia edilizia, di governo del territorio, e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali (cfr. sentenza cost. n. 182 cit.).

Cons. St., Sez. 4, 8 maggio 2013, n. 02488
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