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Trattamento economico del personale di magistratura

Pubblico impiego

Sui criteri di determinazione del trattamento economico spettante al personale di magistratura promosso alla qualifica o al livello retributivo superiore
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 24 settembre 2013, n. 04719

Principio

1. Sui criteri di determinazione del trattamento economico spettante al personale di magistratura promosso  alla  qualifica  o  al  livello retributivo superiore.
Un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 5 della legge n. 425/1984 (recante la disciplina relativa alla determinazione del trattamento economico dei magistrati al momento delle promozioni con riferimento al c.d. “maturato economico”) non può prescindere dalla interpretazione autentica della stessa come fornita dall’art. 1, c.5, della legge n.265/1991, in base alla quale l’importo dell’indennità in parola è determinato con esclusivo riferimento alle anzianità minime richieste nella qualifica di provenienza.
2. Sull’impossibilità di conteggiare ai fini della determinazione del nuovo trattamento economico le frazioni di biennio.
Nel conteggio da effettuare ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al personale di magistratura promosso  alla  qualifica  o  al  livello retributivo superiore, deve provvedersi al riporto della complessiva anzianità economica maturata nella posizione di provenienza, con la sola esclusione delle eventuali frazioni per classi o scatti biennali, in corso di maturazione.
3. Sulla conformità del meccanismo retributivo disciplinato dalla legge  n. 425/1984 ai principi di cui all’art. 36 Cost.
Nel meccanismo retributivo di cui alle legge n.425/1984 la retribuzione del magistrato commisurata alla quantità e qualità del lavoro (cioè i parametri indicati dall’art. 36 Cost), deve ritenersi sufficientemente assicurata dall’incremento stipendiale base che viene a conseguirsi per effetto della nuova e superiore qualifica, rientrando nella discrezionalità legislativa limitare temporalmente (nella specie al biennio) le anzianità di servizio effettivo che, all’atto di detto conseguimento, debbono essere aggiunte al fine di determinare il nuovo trattamento economico spettante nella conseguita qualifica.

Cons. St., Sez. 4, 24 settembre 2013, n. 04719
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