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Trasporto pubblico locale

Giurisdizione e competenza Servizi pubblici

Natura della controversia tra Provincia di Benevento e Regione Campania sul rimborso di somme anticipate a aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico locale, in virtù dei contratti – ponte nei quali l'Ente locale è subentrato alla Regione
Cons. St., Sez. 5, Sentenza Breve 11 dicembre 2013, n. 05964

Principio

1. Giurisdizione in materia di servizi pubblici.
Le controversie in materia di servizi pubblici rientranti nella giurisdizione esclusiva sono quelle nelle quali l’amministrazione opera in veste di autorità, pur se i rapporti tra amministrazione e amministrati possano anche essere declinati nelle forme della relazione giuridica “diritto – obbligo”, spettando al giudice ordinario quelle che abbiano un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento dell’amministrazione a tutela di interessi generali (cfr. Cass. SS.UU. 12 ottobre 2011, n. 20939; 27 luglio 2011, n. 26391);

2. Controversie relative ai rapporti di beni e servizi che coinvolgano l’esercizio di poteri discrezionali per la determinazione del canone, dell’indennità o di altri corrispettivi.
Appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ogni controversia relativa ai rapporti di beni e servizi che coinvolgano l’esercizio di poteri discrezionali per la determinazione del canone, dell’indennità o di altri corrispettivi, escluse quelle di natura meramente patrimoniale (C.d.S., sez. V, 30 novembre 2012, n. 6110; 6 luglio 2012, n. 3963; C.G.A., 24 ottobre 2011, n. 682).

3. Giurisdizione sulla domanda dell’impresa concessionaria di servizi di trasporto pubblico volta ad ottenere l’adeguamento dei contributi pubblici secondo il criterio dei costi effettivamente sostenuti.
Appartiene al giudice ordinario la domanda dell’impresa concessionaria di servizi di trasporto pubblico volta ad ottenere l’adeguamento dei contributi pubblici secondo il criterio dei costi effettivamente sostenuti, anziché dei costi standardizzati e forfetari, in quanto fondata sulla richiesta di diretta applicazione del regolamento 1191/69/Cee, non ricorrendo elementi di discrezionalità amministrativa, bensì parametri normativi predeterminati, in relazione ai quali sussiste un diritto soggettivo, irrilevante essendo – nel caso di specie, al fine di radicare la giurisdizione del giudice amministrativo – la circostanza della mancata contrattualizzazione del rapporto di concessione, trattandosi di controversia attinente a indennità, canoni ed altri corrispettivi (Cass. SS.UU., 14 novembre 2012, n. 19828).

4. Giurisdizione sulle controversie riguardanti atti autoritativi di ripartizione ed attribuzione di risorse pubbliche.
Spetta poi al giudice amministrativo decidere sulla controversia riguardante atti autoritativi di ripartizione ed attribuzione di risorse pubbliche, essendosi al riguardo precisato che l’obbligazione pubblica (finanziamenti, indennizzi, contributi) è subordinata ad un procedimento amministrativo, in cui l’amministrazione esercita poteri autoritativi ed unilaterali con cui definisce modi di essere o vicende successive del rapporto stesso, e che una volta costituita essa segue le sorti dell’ordinario rapporto obbligatorio anche sul piano della giurisdizione, salvo che detto rapporto non inerisca ad un pubblico servizio, sussistendo in tal caso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (C.d.S., sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 785).

5. Giurisdizione sulla domanda di un Ente Locale di rimborso di somme erogate a imprese esercenti il servizio di trasporto pubblico locale.
Ha natura esclusivamente patrimoniale la controversia concerne la pretesa di Ente Locale (nella specie la Provincia di Benevento) di vedersi riconosciuta rimborsata dalla Regione la maggior somma asseritamente anticipata alle aziende esercenti, nell’ambito territoriale di competenza, il servizio di trasporto pubblico locale, in virtù dei contratti – ponte nei quali l'Ente locale è subentrato alla Regione. Ne consegue che appartiene all'AGO la cognizione di tale controversia, difettando di qualsiasi elemento di rilievo autoritativo e discrezionale e non essendo neppure collegata, in modo diretto ed immediato, ad un servizio pubblico (il servizio di trasporto pubblico locale essendo la mera occasione del preteso rapporto debito – credito esistente tra le due amministrazioni), non rilevando né la circostanza che il riconoscimento della somma rivendicata presupponga un procedimento ed un successivo atto di natura amministrativo – contabile di imputazione e di liquidazione delle somme, né la pretesa particolare qualificazione giuridica (finanziamento) della somma rivendicata.

Cons. St., Sez. 5, 11 dicembre 2013, n. 05964
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