Accedi a LexEureka

Trasferimento per incompatibilità ambientale

Forze armate e di pubblica sicurezza, leva militare e servizio civile

1. Discrezionalità della Amministrazione di Pubblica Sicurezza nella gestione del personale. Sussiste. 2. Trasferimento di pubblico dipendente per incompatibilità ambientale. Presupposti e limiti.
T.A.R. Campania Salerno, Sez. 1, Sentenza Breve 10 febbraio 2014, n. 00381

Principio

1. Discrezionalità della Amministrazione di Pubblica Sicurezza nella gestione del personale. Sussiste. 
L'Amministrazione di Pubblica Sicurezza dispone di un ampio potere discrezionale nella gestione del personale della Polizia dello Stato, poiché ha il compito istituzionale di provvedere alla tutela di particolari e preminenti interessi primari per la civile convivenza, di fronte ai quali le esigenze dei propri dipendenti, per quanto in astratto degne di considerazione, sono inevitabilmente recessive (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, n. 3909/2003). Tale potere discrezionale presenta quindi margini più estesi di quelli presenti nei rapporti ordinari di impiego, essendo bensì simili a quelli afferenti ai comandi nei confronti dei militari" (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3693/2002 e 3694/2002).
2. Trasferimento di pubblico dipendente per incompatibilità ambientale. Presupposti e limiti.
2.1 Il trasferimento per incompatibilità di un pubblico dipendente – ed in particolare di un agente di Pubblica sicurezza – non richiede necessariamente l’imputazione di specifici fatti e comportamenti addebitabili al dipendente medesimo, essendo sufficiente, a tal fine, l'oggettiva sussistenza di una situazione lesiva del prestigio dell'Amministrazione – da valutare con particolare rigore – che sia, da un lato, riferibile alla presenza in sede del dipendente in questione e, dall'altro, suscettibile di rimozione grazie all'assegnazione del medesimo ad altra sede (Cons. Stato, sez. VI, 29 gennaio 2010, n. 388).
2.2 La finalità del trasferimento di un dipendente è il ripristino del corretto e sereno funzionamento dell'ufficio, restituendo allo stesso il prestigio e l'autorevolezza (T.A.R. Lecce, 2 settembre 2010, n. 1889), eliminando al contempo una situazione di nocumento per l'immagine dell'Amministrazione, suscettibile di rimozione esclusivamente mediante l'allontanamento dell'interessato.

T.A.R. Campania Salerno, Sez. 1, 10 febbraio 2014, n. 00381
Caricamento in corso