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Trasferimenti ex art. 33 legge n. 104/1992

Pubblico impiego

Sul requisito della continuità prestata dal dipendente a favore del famigliare portatore di grave handicap
T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. 1, Sentenza 25 marzo 2013, n. 00290

Principio

Nel caso di domande di trasferimento ex art. 33 legge n. 104/1992, presentate anteriormente alle modifiche introdotte dall'art. 24, comma 1, lettera b l. 4 novembre 2010 n. 183, il requisito della “assistenza con continuità” di cui al citato art. 33 va interpretato nel senso di richiedere, come presupposto del trasferimento in parola, un’assistenza continua attualmente già esistente, e quindi di negare il trasferimento stesso ove risultasse dagli atti la diversa fattispecie di un dipendente il quale non prestasse allo stato tale assistenza, ma intendesse in tal modo incominciare a prestarla.
Né può essere condivisa la tesi, secondo cui la recente modifica legislativa introdotta dal citato art. 24 della l. 183/2010, il quale nel comma rilevante ha soppresso le parole “con continuità”, concreti una norma interpretativa così come diversamente divisato da Cons. St., Sez. IV, 22 maggio 2012 n, 2964. Infatti, per costante giurisprudenza, per tutte da ultimo Corte Costituzionale 30 settembre 2011 n. 257, è norma interpretativa, con necessaria efficacia retroattiva, solo quella che, fra due norme ugualmente già ricavabili dalla medesima disposizione, ne sceglie una sola come espressione della volontà del legislatore: ciò non si ravvisa nel caso presente, in cui dalla norma che richiedeva in modo espresso la “continuità” dell’assistenza non si poteva certo desumere che la continuità stessa fosse non necessaria

T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. 1, 25 marzo 2013, n. 00290
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