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Titoli edilizi

Urbanistica e edilizia

1. Tettoie aperte su tre lati e addossate all'edificio principale. Dimensioni e caratteristiche non impattanti. Pertinenze dell'edificio principale. S.C.I.A. Sufficienza: se di natura pertinenziale, aventi finalità di arredo, riparo o protezione. 2. Tettoie. Interventi edilizi minori. Valutazione paesaggistica postuma.
T.A.R. Campania Napoli, Sez. 8, Sentenza 10 settembre 2014, n. 04869

Principio

1. Tettoie aperte su tre lati e addossate all'edificio principale. Dimensioni e caratteristiche non impattanti. Pertinenze dell'edificio principale. S.C.I.A. Sufficienza: se di natura pertinenziale, aventi finalità di arredo, riparo o protezione.
1.1. Le tettoie aperte su tre lati e addossate ad un edificio principale, di dimensioni e caratteristiche costruttive non particolarmente impattanti, costituiscono pertinenze dell'edificio a cui accedono, non è necessario pertanto il rilascio di un permesso di costruire, ma è sufficiente la presentazione di una S.C.I.A.
1.2. Le tettoie non sono soggette a permesso di costruire nel momento in cui, in base alla loro conformazione e ridotta dimensione, sia evidente la natura pertinenziale e la finalità di arredo, riparo o protezione, e quando, per loro consistenza, possano essere ricomprese all'edificio principale, in ragione della loro accessorietà.

2. Tettoie. Interventi edilizi minori. Valutazione paesaggistica postuma.
Le tettoie, aventi natura pertinenziale, rientrano tra gli interventi minori per i quali l’art. 167, quarto comma, del D.Lgs. 42/2004 ammette la valutazione della compatibilità paesaggistica postuma, in quanto non determinano creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati.

T.A.R. Campania Napoli, Sez. 8, 10 settembre 2014, n. 04869
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