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Titoli edilizi

Urbanistica e edilizia Demanio e patrimonio

Sulla riconducibilità di un muro di cinta di altezza al colmo pari a 1,70 mt. tra le opere soggette, non a D.I.A. (oggi S.C.I.A.), ma a permesso di costruire.
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 4 luglio 2014, n. 03408

Principio

1. Sulla riconducibilità di un muro di cinta di altezza al colmo pari a 1,70 mt. tra le opere soggette, non a D.I.A. (oggi S.C.I.A.), ma a permesso di costruire.
La configurabilità di un intervento edilizio quale ‘nuova costruzione’ (con quanto ne consegue ai fini del previo rilascio dei necessari titoli abilitativi) deve essere valutata secondo un’ottica sostanziale, avendo prioritario riguardo all’effettiva idoneità del singolo intervento a determinare significative trasformazioni urbanistiche e edilizie del territorio.
Pertanto, indipendentemente dal dato meramente quantitativo relativo alle dimensioni del manufatto da realizzare, appare necessario il permesso di costruire nelle ipotesi in cui il singolo intervento determini un’incidenza sull’assetto complessivo del territorio di entità ed impatto tali da produrre un’apprezzabile trasformazione urbanistica o edilizia. 
E tale evenienza ricorre senz’altro nel caso di un muro di cinta di altezza al colmo pari a 1,70 mt. che non assuma una mera funzione di difesa della proprietà da ingerenze materiali, vale a dire una funzione strumentale all’esercizio del ius excludendi alios (il che sarebbe stato possibile anche attraverso la realizzazione di una semplice cancellata), ma dia luogo piuttosto ad una significativa e permanente trasformazione territoriale attraverso un consistente manufatto caratterizzato da un rilevante ingombro visivo e spaziale, incidente sul deflusso delle acque e condizionante il passaggio dell’aria, di per sé non indispensabile in relazione alla dichiarata funzione di semplice protezione della proprietà.
In conclusione, quindi, se è vero che la realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate rimane assoggettata al regime della d.i.a. (in seguito: s.c.i.a.) laddove non superi in concreto la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia, occorre – invece - il permesso di costruire, ove detti interventi superintale soglia.
2. Sui requisiti per affermare la intervenuta sdemanializzazione di un bene pubblico.
La sdemanializzazione di un bene pubblico, quando non derivi da un provvedimento espresso, deve risultare da altri atti o comportamenti univoci da parte dell’amministrazione proprietaria i quali siano concludenti e incompatibili con la volontà di quest'ultima di conservare la destinazione del bene stesso all’uso pubblico, oppure da circostanze tali da rendere non configurabile un'ipotesi diversa dalla definitiva rinuncia al ripristino della funzione pubblica del bene. Ne consegue che la sdemanializzazione non si può desumere dal mero fatto che il bene non sia più adibito, per un certo tempo a detto uso.

Cons. St., Sez. 6, 4 luglio 2014, n. 03408
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