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Termini per il deposito delle memorie nel cd. rito super accelerato appalti.

Giustizia amministrativa

Sui termini per il deposito delle memorie nell'ambito del c.d. "rito superaccelerato appalti", nonché per la proposizione del ricorso incidentale avverso l'ammissione in gara del concorrente.
T.A.R. Campania Napoli, Sez. 1, Sentenza 13 giugno 2017, n. 03226

Premassima

1. Sui termini per il deposito delle memorie nell'ambito del c.d. rito superaccelerato appalti, va attuata una interpretazione estensiva della norma di cui all'art. 120, comma 6 bis, cpv., C.P.A. tale da estendere sia per l'ipotesi dell'udienza pubblica che in quella della camera di consiglio in essa contemplata, la stessa previsione sui termini relativi a deposito dei documenti, delle memorie e delle eventuali repliche, rispettivamente di dieci, sei e tre giorni.


2. Il termine, in specie di trenta giorni, ai fini della proposizione del ricorso incidentale, decorre a partire dalla data di ammissione in gara del concorrente e non dalla notifica del ricorso principale dallo stesso azionato.

Principio

1. Sui termini per il deposito delle memorie nell'ambito del c.d. rito superaccelerato appalti, va attuata una interpretazione estensiva della norma di cui all'art. 120, comma 6 bis, cpv., C.P.A. tale da estendere sia per l'ipotesi dell'udienza pubblica che in quella della camera di consiglio in essa contemplata, la stessa previsione sui termini relativi a deposito dei documenti, delle memorie e delle eventuali repliche, rispettivamente di dieci, sei e tre giorni.
Sui termini per il deposito delle memorie nell'ambito del c.d. rito superaccelerato appalti, ai sensi dell'art. 120, comma 6 bis, cpv., C.P.A., considerando che nel citato comma figurano disposizioni riguardanti pacificamente l'udienza pubblica ed altre che invece, regolano la camera di consiglio, sembra preferibile una interpretazione tale da estendere ad entrambe le ipotesi di rito la previsione sui termini relativi a deposito dei documenti, delle memorie e delle eventuali repliche, rispettivamente di dieci, sei e tre giorni liberi.

2. Il termine, in specie di trenta giorni, ai fini della proposizione del ricorso incidentale, decorre a partire dalla data di ammissione in gara del concorrente e non dalla notifica del ricorso principale dallo stesso azionato.
L'art. 120, comma 6 bis, C.P.A., pone un onere di immediata impugnativa dei provvedimenti, a pena di decadenza, non consentendo di far valere successivamente i vizi riguardanti glia atti non impugnati. Da ciò deriva che l'omessa attivazione del rimedio processuale entro il termine preclude ex art. 120, comma 2 bis C.P.A., al concorrente la possibilità di dedurre le relative censure in sede di impugnazione della successiva aggiudicazione, ovvero di cristallizzare per il tramite dello strumento del ricorso incidentale, il mezzo di gravame principale proposto da altro partecipante avverso la sua ammissione alla procedura.

T.A.R. Campania Napoli, Sez. 1, 13 giugno 2017, n. 03226
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