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Termini di chiusura del procedimento per emersione di lavoro irregolare di cittadino straniero

Giustizia amministrativa Stranieri

Sul termine di conclusione del procedimento avviato con istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare nell’interesse dello straniero
Cons. St., Sez. 3, Sentenza 9 maggio 2022, n. 03578

Premassima

Ai sensi dell’art. 2, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il procedimento avviato a seguito di istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare nell’interesse di un cittadino straniero deve essere terminato entro 180 giorni. Tuttavia, rileva l’esclusione della materia dell’emersione dal sistema dei termini per il procedimento amministrativo disposto dai tre commi dell’art. 2.

Principio

Nella sentenza emarginata in epigrafe, in materia di termini del procedimento amministrativo, il Consesso ha rammentato che ai sensi dell’art. 2, comma 2, della L. n. 241 del 1990 il termine generale entro cui il procedimento deve concludersi è di trenta giorni, fatta eccezione per la previsione di termini diversi e specifici, prevedendo, inoltre, al comma 3 l’emanazione di norme regolamentari a mezzo dei quali possono essere introdotti termini derogatori.

Inoltre, il comma 4 dell’art. 2, L. n. 241 del 1990 prevede un’eccezione di secondo grado nel termine massimo di 180 giorni, rilevando di fatto una regola di natura derogatoria rispetto al termine ordinario di trenta giorni e al limite massimo di 90 giorni, che può essere fissato per qualsiasi materia di competenza statale attraverso apposito regolamento.

Pertanto, il termine de quo si concretizza in una deroga indeterminata di secondo grado, che collegandosi ai procedimenti in materia di immigrazione e cittadinanza, i quali risultano svincolati dal termine derogatorio di 180 giorni per effetto di una previsione normativa ascrivibile solo ad essi e non direttamente confinata a condizioni limitative speciali, rilevano una esclusione dei medesimi procedimenti dal sistema generale dei termini ex art. 2.

Si deduce, d'altronde, come i precetti contenuti nei commi 2 e 4 abbiano una relazione di alternatività logica, dal momento che il termine ordinario di 30 giorni e, in concomitanza, il termine “ultra eccezionale” di 180 giorni non si applica ai procedimenti in tema di immigrazione e cittadinanza, sia in ragione della intrinseca complessità della materia, sia per il numero considerevole di procedimenti amministrativi, attivati per via delle istanze degli interessati.

Infine, alla luce del quarto e ultimo comma, specificatamente concernente i soli procedimenti in materia di cittadinanza ed immigrazione rileva la non necessità dell’emanazione di disposizioni regolamentari perché sia applicabile il termine di 180 giorni per la durata del procedimento, si evince l’insussistenza di un rapporto di corrispondenza con la normativa prevista dalla legge n. 241 del 1990, non rispondendo a logiche organizzative assimilabili con il sistema ordinario dei termini.

Cons. St., Sez. 3, 9 maggio 2022, n. 03578
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