Termini di chiusura del procedimento per emersione di lavoro irregolare di cittadino straniero
Giustizia amministrativa Stranieri
Premassima
Principio
Nella sentenza emarginata
in epigrafe, in materia di termini del procedimento amministrativo, il Consesso
ha rammentato che ai sensi dell’art. 2, comma 2, della L. n. 241 del 1990 il
termine generale entro cui il procedimento deve concludersi è di trenta giorni,
fatta eccezione per la previsione di termini diversi e specifici, prevedendo,
inoltre, al comma 3 l’emanazione di norme regolamentari a mezzo dei quali
possono essere introdotti termini derogatori.
Inoltre, il comma 4 dell’art.
2, L. n. 241 del 1990 prevede un’eccezione di secondo grado nel termine massimo
di 180 giorni, rilevando di fatto una regola di natura derogatoria rispetto al
termine ordinario di trenta giorni e al limite massimo di 90 giorni, che può
essere fissato per qualsiasi materia di competenza statale attraverso apposito
regolamento.
Pertanto, il termine de
quo si concretizza in una deroga indeterminata di secondo grado, che
collegandosi ai procedimenti in materia di immigrazione e cittadinanza, i quali
risultano svincolati dal termine derogatorio di 180 giorni per effetto di una
previsione normativa ascrivibile solo ad essi e non direttamente confinata a condizioni
limitative speciali, rilevano una esclusione dei medesimi procedimenti dal sistema
generale dei termini ex art. 2.
Si deduce, d'altronde,
come i precetti contenuti nei commi 2 e 4 abbiano una relazione di
alternatività logica, dal momento che il termine ordinario di 30 giorni e, in
concomitanza, il termine “ultra eccezionale” di 180 giorni non si applica ai
procedimenti in tema di immigrazione e cittadinanza, sia in ragione della intrinseca
complessità della materia, sia per il numero considerevole di procedimenti
amministrativi, attivati per via delle istanze degli interessati.
Infine, alla luce del quarto
e ultimo comma, specificatamente concernente i soli procedimenti in materia di
cittadinanza ed immigrazione rileva la non necessità dell’emanazione di
disposizioni regolamentari perché sia applicabile il termine di 180 giorni per
la durata del procedimento, si evince l’insussistenza di un rapporto di corrispondenza
con la normativa prevista dalla legge n. 241 del 1990, non rispondendo a
logiche organizzative assimilabili con il sistema ordinario dei termini.