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Termine per ricorrere

Contratti pubblici Giustizia amministrativa

Sul dies a quo da cui decorre il termine per impugnare determinazioni in ordine all'esclusione di un'impresa da gare pubbliche, quando assista un rappresentante dell'impresa alla seduta in cui vengono assunte le relative determinazioni della stazione appaltante
T.A.R. Puglia Lecce, Sez. 3, Sentenza 19 giugno 2013, n. 01448

Principio

Sul dies a quo da cui decorre il termine per impugnare determinazioni in ordine all'esclusione di un'impresa da gare pubbliche, quando assista un rappresentante dell'impresa alla seduta in cui vengono assunte le relative determinazioni della stazione appaltante.

1. Nel caso di esclusione da gara pubblica per affidamento di appalti, se l’impresa assiste, tramite rappresentante, alla seduta in cui vengono adottate determinazioni in ordine all’esclusione della propria offerta, è proprio in occasione di tale seduta che l’impresa acquisisce la piena conoscenza del provvedimento ed è dalla data della stessa seduta che decorre il termine per impugnare il medesimo provvedimento (Cons. di St., sez. III, 22 agosto 2012, n. 4593; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 1 marzo 2011, n. 359). La presenza di un rappresentante della ditta partecipante alla gara di appalto in quella seduta non comporta "ex se" la piena conoscenza dell’atto di esclusione ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione solo qualora il rappresentante stesso non sia munito di apposito mandato o non rivesta una specifica carica sociale, ossia non ricorrano i casi in cui la conoscenza avuta dal medesimo sia riferibile alla società concorrente (Cons. di St., sez. III, 22 agosto 2012, n. 4593; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 3 agosto 2012, n. 2004).
2. In tema di procedure di affidamento di contratti pubblici, l’art. 120, comma 5, c.p.a. stabilisce che il termine di ricorso, pari a 30 giorni, decorre "dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 79" del codice dei contratti pubblici, "ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto" non prevedendo forme di comunicazione “esclusive” e “tassative”, e non incidendo sulle regole processuali generali del processo amministrativo; sicché, l’art. 79 D.Lgs. n. 163/2006 lascia in vita la possibilità che la piena conoscenza dell’atto, al fine del decorso del termine d’impugnazione, sia acquisita con forme diverse di quelle indicate dal medesimo art. 79 , ovviamente con onere della prova a carico di chi eccepisce l’avvenuta piena conoscenza. Pertanto deve ritenersi che il termine d’impugnazione decorre dalla data della seduta pubblica in cui vengono adottati i provvedimenti di esclusione, se alla seduta sono presenti i legali rappresentanti del concorrente e purché la conoscenza abbia i requisiti di pienezza (Cons. di St., sez. VI, 13 dicembre 2011, n. 6531; T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. I, 4 novembre 2011, n. 1058).

T.A.R. Puglia Lecce, Sez. 3, 19 giugno 2013, n. 01448
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