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Termine per l'appello

Giustizia amministrativa

Sul termine lungo per l'appello. L. n. 69/2009 e norme transitorie del c.p.a..
Cons. St., Sez. 5, Sentenza 2 agosto 2013, n. 04055

Principio

1. L'art. 2, All. 3, c.p.a..


1.1. L'art. 2 dell'All. 3 del c.p.a. prevede la norma transitoria secondo la quale per i termini in corso alla data di entrata in vigore del Codice del processo amministrativo continuano ad operare le norme previgenti (Cons. St., sez. III, 6646/2012).

1.2. La norma transitoria stabilita dall'art. 2, All. 3, c.p.a. non trova applicazione ai casi in cui il mutamento del termine sia già entrato in vigore anteriormente al deposito della sentenza oggetto di appello.

2. Sull'applicazione del principi di diritto transitorio in tema di termine lungo per l'appello al Consiglio di Stato.

2.1. E' pacifico che prima dell'entrata in vigore del Codice del processo amministrativo, si applicava ai giudizi amministrativi la norma di cui all'art. 327 c.p.c. come modificata dalla L. n. 69/2009, secondo la quale il termine lungo per appellare le sentenza è di sei mesi dalla pubblicazione.
2.2. Poichè alla data di entrata in vigore del Codice del processo amministrativo era già stato modificato l'art. 327 c.p.c., il termine per l'appello avverso una sentenza pure pubblicata prima dell'entrata in vigore del c.p.a. non è regolato dal richiamato All. 3 ed è tardivo se proposto oltre il termine lungo di sei mesi.
2.3. Non è scusabile l'errore quando non vi siano oscillazioni giurisprudenziali e/o situazioni di oggettiva incertezza interpretativa. 

Cons. St., Sez. 5, 2 agosto 2013, n. 04055
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