Tempestività del ricorso introduttivo del giudizio
Amministrazioni dello Stato Contratti pubblici
Premassima
Principio
Nella sentenza emarginata in epigrafe, il Collegio si è espresso in merito
al carattere tempestivo del ricorso introduttivo la domanda di annullamento del
bando di gara non pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, attraverso un
procedimento di interpretazione dell’art. 120, comma 2 del c.p.a. e conformemente
alla giurisprudenza della Corte di giustizia, ha dedotto che l’impugnazione
della lex specialis inizi a decorrere dalla pubblicazione della medesima
oppure, in assenza di pubblicità, dalla pubblicazione dell’avviso di
aggiudicazione.
All’uopo, in riferimento all’applicazione del disposto dell’art. 36, comma 9,
d.lgs. 50 del 2016, rubricato “Codice dei contratti pubblici”, gli effetti
giuridici conseguenti alla pubblicazione decorrono dalla medesima nell’albo pretorio del Comune in cui si
eseguono esclusivamente i lavori concernenti gli avvisi e i bandi relativi a
lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro, diversamente, specie nell’ipotesi
di contratti ad oggetto servizi, gli effetti decorrono dalla pubblicazione
sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Ciò posto, giacché non ancora operante la piattaforma ANAC, depone nello
stesso modo ut supra la prescrizione di cui al comma 6 dell’art. 2, d.m.
del 2 dicembre 2016, in virtù del quale solo con riferimento ai bandi di gare
pubbliche relative ai lavori di importo inferiore ai cinquecentomila euro gli
effetti giuridici della pubblicazione sono fatti decorrere dal giorno della
pubblicazione nell’albo pretorio del comune decorrendo negli altri casi dalla
pubblicazione in Gazzetta ufficiale.