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Tempestività del ricorso introduttivo del giudizio

Amministrazioni dello Stato Contratti pubblici

Sui termini dell’impugnazione del ricorso per richiesta di annullamento del bando di gara in ragione di omessa pubblicazione del medesimo sulla Gazzetta ufficiale
C.G.A., Sez. 1, Sentenza 28 febbraio 2022, n. 00254

Premassima

Qualora venga omessa la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta ufficiale, in ragione dell’obbligatorietà della procedura che ne consegue, è considerato tempestivo il ricorso introduttivo del giudizio proponibile anche oltre il termine di legge, giacché ai fini della decorrenza del termine di impugnazione è irrilevante la mera pubblicazione nel sito istituzionale della stazione appaltante.

Principio

Nella sentenza emarginata in epigrafe, il Collegio si è espresso in merito al carattere tempestivo del ricorso introduttivo la domanda di annullamento del bando di gara non pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, attraverso un procedimento di interpretazione dell’art. 120, comma 2 del c.p.a. e conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, ha dedotto che l’impugnazione della lex specialis inizi a decorrere dalla pubblicazione della medesima oppure, in assenza di pubblicità, dalla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione.

All’uopo, in riferimento all’applicazione del disposto dell’art. 36, comma 9, d.lgs. 50 del 2016, rubricato “Codice dei contratti pubblici”, gli effetti giuridici conseguenti alla pubblicazione decorrono dalla medesima  nell’albo pretorio del Comune in cui si eseguono esclusivamente i lavori concernenti gli avvisi e i bandi relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro, diversamente, specie nell’ipotesi di contratti ad oggetto servizi, gli effetti decorrono dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Ciò posto, giacché non ancora operante la piattaforma ANAC, depone nello stesso modo ut supra la prescrizione di cui al comma 6 dell’art. 2, d.m. del 2 dicembre 2016, in virtù del quale solo con riferimento ai bandi di gare pubbliche relative ai lavori di importo inferiore ai cinquecentomila euro gli effetti giuridici della pubblicazione sono fatti decorrere dal giorno della pubblicazione nell’albo pretorio del comune decorrendo negli altri casi dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

C.G.A., Sez. 1, 28 febbraio 2022, n. 00254
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