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Telefonia

Telecomunicazioni Atto amministrativo e silenzio della P.A. Enti locali

Sulla competenza ad adottare i provvedimenti diretti al rilascio (o diniego) di autorizzazione in materia di installazione di impianti di telefonia cellulare
T.A.R. Sicilia Catania, Sez. 1, Sentenza 27 giugno 2013, n. 01855

Principio

1. Sulla competenza ad adottare i provvedimenti diretti al rilascio (o diniego) di autorizzazione in materia di installazione di impianti di telefonia cellulare.
Il provvedimento diretto al rilascio (o diniego) di autorizzazione in materia di installazione di impianti di telefonia cellulare (nella specie si trattava di una nota di rinvio della trattazione della pratica di autorizzazione) costituisce un mero atto di gestione amministrativa di competenza dirigenziale ex art. 107 T.U. n. 267/2000, e pertanto risulta viziato da incompetenza ove assunto dal Consiglio comunale.
2. Sulla previsione da parte del D.Lgs. 259/2003 di un unico procedimento autorizzatorio per l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica.
La disciplina locale che preveda che l’installazione degli impianti di telefonia cellulare deve essere assentita a mezzo di apposita concessione edilizia, previa deliberazione di Consiglio Comunale, avente natura di parere obbligatorio, si pone in contrasto con la normativa dettata dal D.Lgs. n. 259 del 2003 - codice delle comunicazioni elettroniche, secondo il quale le valutazioni urbanistiche edilizie sono assorbite nel procedimento delineato dall'art. 87, che prevede un unico procedimento autorizzatorio per l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica; procedimento ad istanza di parte nel quale il legislatore ha individuato l'esistenza di un forte interesse pubblico alla realizzazione della rete tecnologica necessaria per la fornitura di un servizio essenziale e che è finalizzato a garantire, tramite procedure tempestive e semplificate, la parità delle condizioni concorrenziali fra i diversi gestori nella realizzazione delle proprie reti di comunicazione sul territorio nazionale, nonché la osservanza di livelli uniformi di compatibilità ambientale delle emissioni radioelettriche.
3. Sugli effetti sulla disciplina urbanistica comunale della assimilazione delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria.
La disposizione di cui al comma 3 dell'art. 86 del citato D.Lgs. n. 259 del 2003, nello stabilire che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria e che gli impianti in questione e le opere accessorie occorrenti per la loro funzionalità hanno “carattere di pubblica utilità”, postulano la possibilità che gli stessi siano ubicati in qualsiasi parte del territorio comunale, essendo compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche (residenziale, verde, agricola, ecc), onde le discipline locali di individuazione di specifiche aree ritenute idonee per l'insediamento delle strutture in argomento devono essere coerenti con le finalità e con gli obiettivi della legge statale, e non devono essere tali da ostacolare l'insediamento e il funzionamento delle infrastrutture stesse.
Pertanto, ancorché il Comune mantenga intatte le proprie competenze in materia di governo del territorio, queste tuttavia, per espressa valutazione legislativa, non possono interferire con quelle relative alla installazione delle reti di telecomunicazione e, in particolare, non possono determinare vincoli e limiti così stringenti da concretizzarsi in un divieto di carattere pressoché generalizzato, in contrasto con le esigenze tecniche necessarie a consentire la copertura del servizio di telefonia cellulare nell'intero territorio comunale.

T.A.R. Sicilia Catania, Sez. 1, 27 giugno 2013, n. 01855
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