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Tariffa d'igiene ambientale (TIA)

Imposte e tasse Ambiente, parchi e aree protette Atto amministrativo e silenzio della P.A.

1. Imposte e tributi. Decreto Ronchi. Tariffa d'igiene ambientale (TIA). Abrogazione. Regime transitorio. Omessa adozione del regolamento ministeriale attuativo ex artt. 238, commi 6 e 11, codice ambiente. 2. Gestione dei rifiuti urbani. Tasse. Riserva di legge ex art. 23 Cost. Operatività. Tariffa d'igiene ambientale. Competenza regolamentare dei Comuni. Limiti. 3. (segue): autosmaltimento dei rifiuti assimilati. Riduzione proporzionale della T.I.A. Autorizzazione da parte del soggetto gestore. In base al Decreto Ronchi non occorre. Regolamento comunale che la preveda. Illegittimità. 4. Atto amministrativo. Motivazione. Integrazione postuma. Inammissibilità
T.A.R. Campania Napoli, Sez. 1, Sentenza 19 settembre 2014, n. 04978

Principio

1. Imposte e tributi. Decreto Ronchi. Tariffa d'igiene ambientale (TIA). Abrogazione. Regime transitorio. Omessa adozione del regolamento ministeriale attuativo ex artt. 238, commi 6 e 11, codice ambiente.
In tema di c.d. TIA (tariffa d’igiene ambientale) prevista dall’art. 49 del d.lgs. n. 22/1997 (cd. “decreto Ronchi”), in forza del regime normativo transitorio previsto dall’art. 238, comma 11, del d.lgs. n. 152/2006 (cd. “codice dell’ambiente”), come consolidatosi ad opera di vari provvedimenti legislativi degli anni successivi (cfr. da ultimo l’art. 5 del decreto legge n. 208/2008, convertito nella legge n. 13/2009), la disciplina legislativa e regolamentare della tariffa di igiene ambientale – ossia il menzionato art. 49 del decreto Ronchi, il d.P.R. attuativo n. 158/1999 sulla determinazione delle componenti della tariffa ed i vari regolamenti comunali applicativi della stessa – pur abrogata dall’entrata in vigore del codice dell’ambiente, ha continuato ad operare in via temporanea almeno fino a tutto il 2012, non essendo stato adottato il regolamento ministeriale attuativo, contemplato dai commi 6 e 11 del citato art. 238, a cui il codice dell’ambiente subordina la concreta operatività della tariffa integrata ambientale da esso introdotta (detta anche “TIA 2”), destinata a sostituire la tariffa di igiene ambientale di cui è causa (cfr. in tal senso Corte Cost., 24 luglio 2009 n. 238).

2. Gestione dei rifiuti urbani. Tasse. Riserva di legge ex art. 23 Cost. Operatività. Tariffa d'igiene ambientale. Competenza regolamentare dei Comuni. Limiti.
La materia tributaria è sottoposta a riserva relativa di legge ex art. 23 Cost.; riserva che si applica anche in tema di tasse inerenti alla gestione dei rifiuti urbani (tra cui rientra pacificamente la TIA prevista dal decreto Ronchi: cfr. per tutte Corte Cost. n. 238/2009 cit.). In subiecta materia, la disciplina legislativa susseguitasi nel tempo ha sempre assegnato alle amministrazioni comunali compiti di individuazione dei costi da coprire e di determinazione della misura del prelievo (anche in ragione delle diverse tipologie di utenza), astenendosi però dal conferire loro il potere di incidere sui presupposti per l’imposizione o sui requisiti per ottenere le agevolazioni fiscali di legge; in altri termini il legislatore, ed in particolare il decreto Ronchi, si è limitato a demandare alla potestà regolamentare dei comuni la disciplina della concreta applicazione della tassa/tariffa, senza assolutamente attribuirle prerogative in ordine ai presupposti di applicabilità della tassazione o ai requisiti di fruibilità delle esenzioni e delle riduzioni stabilite dalla legislazione statale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 26 settembre 2013 n. 4756; Cass. Civ., Sez. Trib., 14 gennaio 2011 n. 775).

3. (segue): autosmaltimento dei rifiuti assimilati. Riduzione proporzionale della T.I.A. Autorizzazione da parte del soggetto gestore. In base al Decreto Ronchi non occorre. Regolamento comunale che la preveda. Illegittimità.
3.1. In tema di T.I.A., i requisiti per scontare la riduzione proporzionale della TIA, in ragione dell’autosmaltimento dei rifiuti assimilati, sono tutti fissati nell’art. 49, comma 14, del decreto Ronchi – avente peraltro nella specie contenuto analogo al successivo art. 238, comma 10, del codice dell’ambiente – e tra di essi non figura la preventiva autorizzazione del soggetto gestore all’attività di autosmaltimento.
3.2. Travalica il proprio ambito di competenze l'Amministrazione Comunale che, nel regolamento recante la disciplina della concreta applicazione della tassa/tariffa, prescriva, come ulteriore requisito per il conseguimento della misura agevolativa ex art. 49, comma 14, del decreto Ronchi, in aggiunta alla dimostrazione dell’avvenuto avvio dell’attività di recupero, il rilascio di un provvedimento autorizzatorio che la normativa nazionale non contempla.
3.3. Qualora un privato, in qualità di titolare di concessioni demaniali marittime ricadenti nel territorio comunale, abbia presentato all'Amministrazione comunale istanza con la quale, evidenziato di aver provveduto all’autosmaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani per utenze non domestiche in attuazione di quanto prescritto dall’art. 49, comma 14, del d.lgs. n. 22/1997, abbia chiesto l’esenzione dal pagamento della corrispondente quota ricompresa nella TIA, illegittimamente l'Amministrazione Comunale, nel pronunciarsi su tale istanza di riduzione della tariffa, sul presupposto che il richiedente non fosse munito dell’autorizzazione all’autosmaltimento dei rifiuti assimilati prescritta dal regolamento comunale per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

4. Atto amministrativo. Motivazione. Integrazione postuma. Inammissibilità.
4.1. È inammissibile l’integrazione postuma della motivazione di un atto amministrativo, realizzata mediante atti procedimentali successivi e/o scritti difensivi predisposti dall’amministrazione resistente, e ciò anche dopo le modifiche apportate alla legge n. 241/1990 dalla legge n. 15/2005, rimanendo sempre valido il principio secondo cui la motivazione del provvedimento non può essere integrata in un secondo momento, anche in corso di causa, con la specificazione di elementi di fatto in origine non presi in considerazione, dovendo la motivazione precedere e non seguire il provvedimento amministrativo, a tutela del buon andamento e dell’esigenza di delimitazione del controllo giudiziario (orientamento consolidato: cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 ottobre 2011 n. 5598 e 30 giugno 2011 n. 3882; TAR Campania Salerno, Sez. II, 15 febbraio 2012 n. 218; TAR Campania Napoli, Sez. VII, 10 giugno 2011 n. 3081).
4.2. La norma contenuta nell’art. 3 della legge n. 241/1990, che prescrive che ogni provvedimento amministrativo sia motivato, non è riconducibile a quelle “sul procedimento o sulla forma degli atti”, poiché la motivazione non ha alcuna attinenza né con lo svolgimento del procedimento né con la forma degli atti in senso stretto, riguardando, più precisamente, l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria; tant’è che anche nella giurisprudenza comunitaria la motivazione viene configurata come requisito di “forma sostanziale” (cfr. TAR Sicilia Catania, Sez. IV, 29 marzo 2012 n. 900).

T.A.R. Campania Napoli, Sez. 1, 19 settembre 2014, n. 04978
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