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Sull'impugnazione immediata delle ammissioni alla gara.

Giustizia amministrativa

Sulla necessaria pubblicazione degli atti della procedura ad evidenza pubblica, ai fini dell'impugnazione immediata delle ammissioni alla gara.
Cons. St., Sez. 3, Sentenza 26 gennaio 2018, n. 00565

Premassima

1. L’onere di impugnazione dell' ammissione alla gara, statuito dall'art. 120, comma 2 bis c.p.a., è ragionevolmente subordinato alla pubblicazione degli atti della procedura.


Principio

1. L’onere di impugnazione dell' ammissione alla gara, statuito dall'art. 120, comma 2 bis c.p.a., è ragionevolmente subordinato alla pubblicazione degli atti della procedura.

In riferimento al mancato rispetto del termine di decadenza di 30 giorni ai fini dell'impugnazione del provvedimento di ammissione alla gara, così come prescritto dall’art. 120, comma 2 bis, c.p.a. il Supremo Consesso osserva che ai sensi della disposizione citata, l’onere di impugnazione dell’altrui ammissione è ragionevolmente subordinato alla pubblicazione degli atti della procedura, in quanto diversamente l’impresa sarebbe costretta a proporre un ricorso per così dire “al buio”. Pertanto, considerato che la stessa previsione normativa richiamata vieta per l'appunto di impugnare la proposta di aggiudicazione, assimilabile alla vecchia aggiudicazione provvisoria, nel caso di specie è solo dalla determinazione di aggiudicazione definitiva – dalla quale le imprese evincendo le caratteristiche tecniche dell'offerta presentata dall'impresa, sono conseguentemente messe a conoscenza della difformità del prodotto concretamente offerto dalla stessa - che deve essere individuato il dies a quo per la decorrenza del termine utile alla proposizione del ricorso.

Cons. St., Sez. 3, 26 gennaio 2018, n. 00565
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