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Sulle cause di estromissione di una impresa da una gara pubblica.

Contratti pubblici

Sull'esclusione di una impresa dalla procedura di evidenza pubblica per aver sottaciuto condotte anteriori all'esecuzione del rapporto contrattuale, rivelatrici della scarsità professionale della stessa.
T.A.R. Campania Napoli, Sez. 8, Sentenza 27 settembre 2017, n. 04532

Premassima

1. In materia di appalti pubblici, la disciplina vigente di cui all'art. 80, comma quinto, lett. c), del D.lgs. 50/2016, prevede l’esclusione dell'operatore economico dalla gara allorquando la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che lo stesso si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. 

Principio

1. In materia di appalti pubblici, la disciplina vigente di cui all'art. 80, comma quinto, lett. c), del D.lgs. n. 50/2016, prevede l’esclusione dell'operatore economico dalla gara allorquando la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che lo stesso si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.

In materia di appalti pubblici, la disciplina vigente di cui all'art. 80, comma quinto, lett. c), del D.lgs. n. 50/2016, prevede l’esclusione dell'operatore economico dalla gara allorquando la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che lo stesso si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. In particolare tra questi rientrano le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione. La ratio legis, sottesa alla norma citata, peraltro quest'ultima mutuata dal disposto di cui all'art. 57, comma quarto, lett. i) della Direttiva UE n. 24 del 26/02/2014, si rinviene nella necessità avvertita nel nostro ordinamento di estendere alle condotte anteriori all’esecuzione del rapporto contrattuale le ipotesi rivelatrici della scarsa affidabilità professionale dell’impresa, comportando conseguentemente un accrescimento delle informazioni richieste dal concorrente in sede di partecipazione alla selezione (Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto che la società ricorrente avrebbe dovuto segnalare alla stazione appaltante di essere precedentemente incorsa in un’esclusione da analoga gara, presso altra stazione appaltante, motivata in particolare dall’insussistenza del requisito della regolarità fiscale, al fine di poter consentire all’Amministrazione di valutare se la ridetta estromissione e la condotta ivi osservata, rivelassero un’ipotesi ascrivibile al “fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione” o riconducibile all' omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione” e, quindi, tale da integrare un grave illecito professionale).


T.A.R. Campania Napoli, Sez. 8, 27 settembre 2017, n. 04532
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