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Sulla revoca della licenza del servizio pubblico di taxi.

Circolazione stradale

Sulla legittimità della revoca della licenza del servizio pubblico taxi disposta dal Comune, basata sull'interdittiva antimafia del Prefetto.
Cons. St., Sez. 3, Sentenza 25 settembre 2017, n. 04451

Premassima

1. E' legittima la revoca della licenza del servizio pubblico di taxi disposta dall' Ente comunale, allorquando sorgono dubbi in ordine alla trasparenza dell'attività esperita dalla precedente amministrazione, dichiarata sciolta a causa di infiltrazione mafiosa.

Principio

1. E' legittima la revoca della licenza del servizio pubblico di taxi disposta dall' Ente comunale e fondata sull'interdittiva antimafia del Prefetto, allorquando sorgono dubbi in ordine alla trasparenza dell'attività esperita dalla precedente amministrazione, dichiarata sciolta a causa di infiltrazione mafiosa.
In tema di circolazione stradale si rileva la legittimità della revoca della licenza del servizio pubblico di taxi disposta dall' Ente comunale e fondata sull'interdittiva antimafia del Prefetto, allorquando sorgono dubbi in ordine alla trasparenza dell'attività esperita dalla precedente amministrazione, dichiarata sciolta a causa di infiltrazione mafiosa. In particolare richiamando l'art. 91 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, il quale non prevede né il requisito dell’ “organizzazione complessa” e né distinzioni di sorta tra imprese individuali o strutturate, si è osservato che l’impresa “servizio di taxi” è assoggettabile alla misura di prevenzione e precauzione, propria della interdittiva antimafia, ispirata ad una logica di anticipazione della soglia di difesa sociale e finalizzata ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata (Nel caso di specie il Collegio ha ritenuto che le circostanze rappresentate dall’infiltrazione mafiosa nel Comune interessato e dalla concessione di licenze di taxi a numerose imprese appartenenti a soggetti legati alla presenza mafiosa, conducevano alla piena legittimità del provvedimento prefettizio).


Cons. St., Sez. 3, 25 settembre 2017, n. 04451
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