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Sull' assistenza agli studenti portatori di handicap.

Istruzione pubblica

Sull'obbligo per le amministrazioni interessate a continuare ad erogare le prestazioni in essere, sino a quando non si proceda con i periodici aggiornamenti correlati a periodiche verifiche dei bisogni dell’alunno portatore di handicap.
T.A.R. Lombardia Milano, Sez. 3, Sentenza 20 novembre 2018, n. 02612

Premassima

1. Le amministrazioni pubbliche interessate sono tenute a continuare ad erogare le prestazioni in essere, dovendosi ragionevolmente presumere la loro perdurante indispensabilità ai fini della proficua fruizione dei servizi scolastici da parte dei soggetti bisognosi che ne beneficiano, sino a quando non si proceda con i periodici aggiornamenti correlati a periodiche verifiche dei bisogni dell’alunno portatore di handicap, così come previsti dagli artt. 12, l. n. 104 del 1992 e 3, d.P.C.M. n. 185 del 2006.

Principio

1. Le amministrazioni pubbliche interessate sono tenute a continuare ad erogare le prestazioni in essere, dovendosi ragionevolmente presumere la loro perdurante indispensabilità ai fini della proficua fruizione dei servizi scolastici da parte dei soggetti bisognosi che ne beneficiano, sino a quando non si proceda con i periodici aggiornamenti correlati a periodiche verifiche dei bisogni dell’alunno portatore di handicap, così come previsti dagli artt. 12, l. n. 104 del 1992 e 3, d.P.C.M. n. 185 del 2006.

Sul punto di cui in massima, il Collegio, ha dapprima ricordato come ai sensi dell' art. 12, l. n. 104 del 1992, una volta intervenuto l'accertamento sanitario, il quale dà luogo al diritto a fruire delle prestazioni previste dalla norma, deve essere elaborato un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato (c.d. PEI). In particolare tale profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona portatrice di handicap. All'elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico. Il menzionato profilo dinamico-funzionale, peraltro, deve essere aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore. Al contrario, per quanto attiene il PEI, ai sensi dell’art. 3, d.P.C.M. n. 185 del 2006, è necessario che lo stesso venga approvato, per ogni anno scolastico, entro il 30 luglio dell’anno scolastico precedente. Dal quadro ut supra delineato, emerge che il dimensionamento della prestazione assistenziale ha carattere sostanzialmente dinamico, dovendo essere correlato all'andamento della patologia da cui il disabile è affetto. Ne consegue, pertanto, che la prestazione da erogare varia con il variare delle necessità dell’alunno, a loro volta correlate allo sviluppo del suo stato psico-fisico. Ed è proprio per questo motivo che il citato art. 12, l. n. 104 del 1992 prevede periodici aggiornamenti correlati a periodiche verifiche dei bisogni della persona portatrice di handicap. Il Collegio, alla luce di quanto osservato, quindi, rileva che sino a quando non si proceda con i periodici aggiornamenti correlati alle periodiche verifiche dei bisogni dell’alunno portatore di handicap, previsti dalla normativa richiamata, le amministrazioni competenti devono continuare ad erogare le prestazioni in essere, dovendosi ragionevolmente presumere la loro perdurante indispensabilità ai fini della proficua fruizione dei servizi scolastici da parte dei soggetti bisognosi che ne beneficiano.

T.A.R. Lombardia Milano, Sez. 3, 20 novembre 2018, n. 02612
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