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Sul difetto di interesse qualificato alla richiesta di accesso.

Atto amministrativo e silenzio della P.A. Contratti pubblici

Sulla non applicabilità dell'istituto dell'accesso di cui agli artt. 22 e ss. della L. n. 241/90,in caso di difetto di interesse qualificato da parte dell'istante.
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 1Q, Sentenza 2 ottobre 2017, n. 10017

Premassima

1. In materia di accesso agli atti amministrativi si rileva la non applicabilità degli artt. 22 e ss. della L. n. 241/90, per difetto di interesse qualificato, nel caso in cui la richiesta avanzata dal difensore creditore, di copia delle fideiussioni e delle garanzie di qualunque natura rilasciate dalla concessionaria debitrice a favore della P.A., non siano dirette a coprire eventuali situazioni debitorie della società concessionaria nei confronti dei terzi per obbligazioni privatistiche, bensì a garantire esclusivamente l’esecuzione da parte della società dei lavori pattuiti nell’atto di concessione, nonché il pagamento del canone concessorio in favore dell’Agenzia del demanio.

Principio

1. In materia di accesso agli atti amministrativi si rileva la non applicabilità degli artt. 22 e ss. della L. n. 241/90, per difetto di interesse qualificato, nel caso in cui la richiesta avanzata dal difensore creditore, di copia delle fideiussioni e delle garanzie di qualunque natura rilasciate dalla concessionaria debitrice a favore della P.A., non siano dirette a coprire eventuali situazioni debitorie della società concessionaria nei confronti dei terzi per obbligazioni privatistiche, bensì a garantire esclusivamente l’esecuzione da parte della società dei lavori pattuiti nell’atto di concessione, nonché il pagamento del canone concessorio in favore dell’Agenzia del demanio.

In materia di accesso agli atti amministrativi, considerando che il relativo giudizio è sostanzialmente rivolto ad accertare la sussistenza o meno del titolo all'accesso nella specifica situazione alla luce dei parametri normativi, indipendentemente dalla maggiore o minore correttezza delle ragioni addotte dall'amministrazione per giustificarne il diniego, ne deriva la non applicabilità del ridetto istituto amministrativo disciplinato dagli artt. 22 e ss. della L. n. 241/90, nel caso in cui la richiesta avanzata dal difensore,creditore, di copia delle fideiussioni e delle garanzie di qualunque natura rilasciate a tutela delle obbligazioni nascenti dalla concessione dalla società concessionaria debitrice a favore della P.A. interessata, non siano dirette a coprire eventuali situazioni debitorie della concessionaria nei confronti dei terzi per obbligazioni privatistiche, bensì a garantire esclusivamente l’esecuzione da parte della società lavori pattuiti nella percentuale determinata nell’atto di concessione, nonché il pagamento del canone concessorio in favore dell’Agenzia del demanio. (Nel caso di specie si ritiene in particolare che trattandosi di atti da collocarsi in un ambito non ricollegabile in alcun modo al rapporto intercorrente tra la società concessionaria debitrice e il difensore, non è dato ravvisare l’interesse qualificato di quest'ultimo alla loro ostensione, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), della l. 241/90).


Massima


T.A.R. Lazio Roma, Sez. 1Q, 2 ottobre 2017, n. 10017
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