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Sui principi di diritto enunciati dall'Adunanza plenaria.

Giustizia amministrativa

Sull'esclusione dell'autorità di cosa giudicata sui principi di diritto enunciati dall'Adunanza plenaria ai sensi dell'art. 99, comma quarto, c.p.a..
Cons. St., Sez. P, Sentenza 23 febbraio 2018, n. 00002

Premassima

1. L’art. 99, comma 4, c.p.a. deve essere inteso nel senso di rimettere all’Adunanza plenaria la sola opzione fra l’integrale definizione della controversia e l’enunciazione di un principio di diritto, al contrario non è predicabile l’ulteriore distinzione in principi di diritto di carattere astratto e principi maggiormente attinenti alle peculiarità del caso concreto. Da ciò ne deriva che ai principi di diritto enunciati dall’Adunanza plenaria ai sensi della richiamata norma, non può essere riconosciuta l’autorità di cosa giudicata. 



Principio

1. L’art. 99, comma 4, c.p.a. deve essere inteso nel senso di rimettere all’Adunanza plenaria la sola opzione fra l’integrale definizione della controversia e l’enunciazione di un principio di diritto, al contrario non è predicabile l’ulteriore distinzione in principi di diritto di carattere astratto e principi maggiormente attinenti alle peculiarità del caso concreto Da ciò ne deriva che ai principi di diritto enunciati dall’Adunanza plenaria ai sensi della richiamata norma, non può essere riconosciuta l’autorità di cosa giudicata. 

Il Supremo Consesso ha osservato che l’Adunanza plenaria può, conformemente allo schema concettuale analogo a quello delineato dai commi primo e secondo dell’art. 384 c.p.c., decidere l’intera controversia, ovvero enunciare il principio di diritto e rimettere per il resto il giudizio alla Sezione remittente, alla quale spetterà, il compito di contestualizzare il principio espresso in relazione alle caratteristiche del caso concreto. Inoltre il Collegio ha chiarito che l’enunciazione da parte dell’Adunanza plenaria di un principio di diritto nell’esercizio della propria funzione nomofilattica ,non integra l’applicazione alla vicenda per cui è causa della regula iuris enunciata e non assume pertanto i connotati tipicamente decisori che caratterizzano le decisioni idonee a far stato fra le parti con l’autorità della cosa giudicata con gli effetti di cui all’art. 2909 c.c. e di cui all’art.395, n. 5 c.p.c.., la statuizione con cui l’Adunanza plenaria si limita a enunciare un principio di diritto determina effetti evidentemente diversi rispetto a quelli con cui la stessa Adunanza plenaria definisce l’intero rapporto giuridico controverso. Il vincolo del giudicato può pertanto formarsi unicamente sui capi delle sentenze dell’Adunanza plenaria che definiscono, sia pure parzialmente una controversia, mentre tale vincolo non può dirsi sussistente a fronte della sola enunciazione di principi di diritto la quale richiede, invece, un’ulteriore attività di contestualizzazione in relazione alle peculiarità della vicenda di causa, che non può non essere demandata alla Sezione remittente.




Cons. St., Sez. P, 23 febbraio 2018, n. 00002
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