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Sui presupposti necessari per l'adozione dell'informativa antimafia.

Sicurezza pubblica Misure di prevenzione e di sicurezza

Sulla necessaria sussistenza di un quadro indiziario più che sufficiente, ai fini della legittima adozione dell'informativa antimafia.
T.A.R. Campania Napoli, Sez. 1, Sentenza 15 febbraio 2018, n. 01017

Premassima

1. Ai sensi dell’art. 84, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ai fini della legittima adozione dell’informativa antimafia è necessaria la sussistenza di un quadro indiziario più che sufficiente, in base alla regola causale del "più probabile che non", tale da ingenerare un ragionevole convincimento sulla presenza di un condizionamento mafioso in capo all’impresa ricorrente.

Principio

1. Ai sensi dell’art. 84, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ai fini della legittima adozione dell’informativa antimafia è necessaria la sussistenza di un quadro indiziario più che sufficiente, in base alla regola causale del "più probabile che non", tale da ingenerare un ragionevole convincimento sulla presenza di un condizionamento mafioso in capo all’impresa ricorrente.

In riferimento ai presupposti necessari ai fini della legittima adozione dell'informativa antimafia, il Collegio ha rilevato che in specie quest'ultima, per la sua natura cautelare e per la sua funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione, non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste. Sicché ai fini della sua adozione, da un lato, occorre non già provare l'intervenuta infiltrazione mafiosa, ma soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali, attraverso un giudizio prognostico latamente discrezionale, sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata; d’altro lato, detti elementi devono essere valutati in modo unitario e non atomistico, in modo tale che ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri. Inoltre ha osservato il Supremo Consesso che risulta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 84, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 nella parte in cui, individuando i presupposti per l’emissione dell’informativa interdittiva, si porrebbe in contrasto con l’art. 117 Cost., in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale 1 alla CEDU. All'uopo ha evidenziato il T.A.R. che la formula elastica adottata dal legislatore nel disciplinare l’informativa interdittiva antimafia su base indiziaria riviene dalla ragionevole ponderazione tra l’interesse privato al libero esercizio dell’attività imprenditoriale e l’interesse pubblico alla salvaguardia del sistema socio-economico dagli inquinamenti mafiosi, ove il primo, non essendo in modo puntuale tutelato dalla CEDU né riconducibile alla sfera dei diritti costituzionali inviolabili, si rivela recessivo rispetto al secondo, in quanto collegato alle preminenti esigenze di difesa dell’ordinamento contro l’azione della criminalità organizzata.

T.A.R. Campania Napoli, Sez. 1, 15 febbraio 2018, n. 01017
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