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Sui limiti dell'accesso generalizzato.

Atto amministrativo e silenzio della P.A.

Sui limiti prescritti dal D.lgs. n. 97/2016 in materia di accesso generalizzato.
T.A.R. Lombardia Milano, Sez. 3, Sentenza 11 ottobre 2017, n. 01951

Premassima

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.lgs. n. 97/2016, deve ritenersi legittimo il provvedimento col quale un ente locale esprime un formale diniego in riferimento all'istanza di accesso avanzata dal cittadino nei confronti della P.A., volta ad ottenere tutte le determinazioni complete degli allegati emanate nell'anno in corso da tutti i responsabili dei servizi di quel dato arco temporale, in quanto la ridetta istanza costituisce una manifestazione sovrabbondante, pervasiva e contraria a buona fede dell’istituto dell’accesso generalizzato.

Principio

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.lgs. n. 97/2016, deve ritenersi legittimo il provvedimento col quale un ente locale esprime un formale diniego in riferimento all'istanza di accesso avanzata dal cittadino nei confronti della P.A., volta ad ottenere tutte le determinazioni complete degli allegati emanate nell'anno in corso da tutti i responsabili dei servizi di quel dato arco temporale, in quanto la ridetta istanza costituisce una manifestazione sovrabbondante, pervasiva e contraria a buona fede dell’istituto dell’accesso generalizzato.

L’istituto dell’accesso generalizzato, introdotto dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, non può essere utilizzato in modo disfunzionale rispetto alla finalità per la quale è stato introdotto nell’ordinamento, ossia di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, nonché non può essere trasformato in una causa di intralcio al buon funzionamento dell’Amministrazione. Ciò posto ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.lgs. n. 97/2016, deve ritenersi legittimo il provvedimento col quale un ente locale esprime un formale diniego in riferimento all'istanza di accesso avanzata dal cittadino nei confronti della P.A., volta ad ottenere tutte le determinazioni complete degli allegati emanate nell'anno in corso da tutti i responsabili dei servizi di quel dato arco temporale, in quanto la ridetta istanza costituisce una manifestazione sovrabbondante, pervasiva e contraria a buona fede dell’istituto dell’accesso generalizzato.

T.A.R. Lombardia Milano, Sez. 3, 11 ottobre 2017, n. 01951
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