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Subappalto

Contratti pubblici

Sulla necessità o meno che in sede di presentazione delle offerte siano individuati e indicati nominativamente i subappaltatori
T.A.R. Puglia Bari, Sez. 2, Sentenza Breve 29 maggio 2013, n. 00859

Principio

1. Sulla necessità che in sede di presentazione delle offerte siano individuati e indicati nominativamente i subappaltatori. Critica delle argomentazioni poste a sostegno dell'assunto.
1.1. Secondo parte della giurisprudenza, l'art. 118, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006 imporrebbe già in sede di presentazione delle offerte l’individuazione e l’indicazione nominativa dei subappaltatori, tutte le volte in cui la concorrente risulti sfornita in proprio della qualificazione per le lavorazioni che dichiara di voler subappaltare, ovvero per il caso di subappalto c.d. “necessario” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 ottobre 2009, n. 6708; Sez. V, 21 novembre 2012, n. 5900; Sez. VI, 2 maggio 2012, n. 2508, nonché T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 16 aprile 2013, n. 565). Per tale indirizzo, in mancanza di un’apposita clausola nel bando, “la normativa di gara debba sempre essere integrata dalle norme di legge direttamente applicabili anche se non espressamente richiamate” e, tra queste, essenzialmente la regola che impedirebbe di “partecipare all'appalto un soggetto privo degli indispensabili titoli di legittimazione allo svolgimento delle relative prestazioni” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 maggio 2012, n. 2508). 
1.2. La disciplina del c.d. subappalto necessario è un'operazione logico-ermeneutica che appare più che un’integrazione da parte delle norme legislative, piuttosto l’assunzione, a parametro di legittimità dell’azione amministrativa, di una ricostruzione giurisprudenziale che presuppone l’esistenza e la rilevanza nella normativa di settore, da un lato, di una distinzione e di un diverso regime applicativo tra il subappalto del soggetto in possesso di tutte le qualificazioni SOA e il c.d. “subappalto necessario” e, dall’altro, di un principio per il quale i requisiti di ammissione alla gara debbano essere tutti verificati, senza distinzione, al momento dell’esame della domanda di partecipazione. Tale presupposto non trova nella normativa vigente conferme testuali, di talché siffatta ricostruzione di natura sistematico-teleologica, seppur pregevole e autorevole, finisce per prevalere sulla legge stessa. 
1.3. Il risultato dell’operazione logico-ermeneutica sul c.d. subappalto necessario comporterebbe anche il suo prevalere sul principio di tipicità e tassatività delle cause di esclusione dai pubblici appalti. Esso è stato formalmente sancito dall’art. 46, comma 1-bis, D.Lgs. n. 163/2006, introdotto dall'art. 4, comma secondo, lett. d), n. 2), del D.L. n. 70/2011 conv. in legge n. 106/2011. A ciò si aggiunga che proprio per assicurare il rispetto del medesimo principio di tipicità e tassatività delle cause di esclusione dai pubblici appalti, l’art. 64 D.Lgs. n. 163/2006 è stato integrato con il comma 4-bis (sempre ad opera dell'art. 4, comma secondo, lett. h), D.L. 13 maggio 2011, n. 70). In base a tale previsione, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha redatto il “bando- tipo”, approvato con la determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012, che, come affermato esplicitamente nelle “Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara”, ribadisce: “La normativa… non comporta l’obbligo di indicare i nominativi dei subappaltatori in sede in offerta .., ma solamente l’obbligo di indicare le quote che il concorrente intende subappaltare, qualora non in possesso della qualificazione per la categoria scorporabile, fermo restando che la qualificazione “mancante” deve essere comunque posseduta in relazione alla categoria prevalente..”. Di conseguenza, il ragionamento sostenuto in ricorso comporterebbe, in ultima analisi, la disapplicazione del complesso normativo appositamente e intenzionalmente introdotto nel 2011, nel quadro della predisposizione di “disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e della competitività del Paese, anche mediante l'adozione di misure volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi concernenti, in particolare, la disciplina dei contratti pubblici…”, come si legge nella premessa del D.L. n. 70/2011.

2. (segue): sulla non necessità che in sede di presentazione delle offerte siano individuati e indicati nominativamente i subappaltatori.
2.1. Qualora risulti, da un lato, che il soggetto aggiudicatario sia in condizione di subappaltare ai sensi dell’art. 92, comma settimo, del regolamento di esecuzione, di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e, dall'altro lato, che il bando di gara non specifichi in tema di subappalto ulteriori oneri dichiarativi o documentali, deve in sostanza ritenersi che la lex specialis, in ossequio a quanto disposto dall’art. 118 del Codice dei contratti pubblici e dagli artt. 92, 108 e 109 del D.P.R. n. 207 del 2010, consenta ai concorrenti che siano sprovvisti della relativa qualificazione di subappaltare i lavori rientranti nelle categorie non prevalenti e scorporabili, fermo restando l’obbligo di riservarne l’esecuzione a soggetti in possesso della corrispondente attestazione SOA. 
2.2. Quando il subappalto è utilizzato come strumento d’integrazione della qualificazione, espressamente il legislatore ha preteso (unicamente) che l’importo delle categorie subappaltate debba essere compensato attraverso un corrispondente incremento della qualificazione nella categoria prevalente, senza richiedere anche l’indicazione del nominativo del subappaltatore in fase di gara. L’art. 118 D.Lgs. n. 163/2006 invero si limita a richiedere al concorrente l’indicazione della volontà di subappaltare, rimandando alla successiva fase di esecuzione dei lavori il deposito del contratto di subappalto e la certificazione dei requisiti di qualificazione e di quelli generali, di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006, in capo alle imprese subappaltatrici. Esse, a differenza di quanto accade nell’avvalimento con riguardo all’ausiliaria (che non rappresenta un soggetto terzo rispetto alla gara, dovendosi essa impegnare sia verso l’impresa concorrente sia - solidalmente - verso la stazione appaltante), non devono essere preventivamente individuate in fase di offerta.
2.3. La formulazione del vigente art. 118 del Codice dei contratti costituisce l’esito di una consapevole operazione legislativa che si è concretizzata nella soppressione (da parte dell’art. 9, comma 66, della legge 18 novembre 1998, n. 415) dell’obbligo d’immediata indicazione dei subappaltatori, previsto nell’art. 34, primo comma, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
2.4. In mancanza di un'apposita clausola nel bando circa oneri dichiarativi a carico dei concorrenti su indicazione e individuazione dei subappaltatori, gli elementi testuali e sistematici desumibili dalla normativa in subiecta materia inducono ad escludere che il siffatto obbligo sia espressamente contenuto nella normativa e nella disciplina di gara.
2.5. La disciplina attuale in tema di subappalto non pone l’obbligo d’indicare i nominativi dei subappaltatori in sede in offerta, in nessun caso, senz’alcuna differenza tra il subappalto c.d. “necessario” (utilizzato dal concorrente per integrare la propria qualificazione) e quello c.d. “facoltativo” (configurante una modalità esecutiva dell’opera), ma soltanto l’obbligo di specificare le quote che il concorrente intende subappaltare, qualora privo della qualificazione per la categoria scorporabile, fermo restando che la qualificazione mancante dev’essere posseduta in relazione alla categoria prevalente. È ciò in definitiva che tutela la stazione appaltante circa la sussistenza della complessiva capacità economico-finanziaria in capo all’appaltatore (Consiglio di Stato, Sez. V, 19 giugno 2012 n. 3563; 16 gennaio 2012 n. 139).

3. Sul sindacato della Stazione appaltante sull'idoneità morale e tecnica dei subappaltatori.
3.1. La mancata indicazione dei nominativi dei subappaltatori non preclude all'Amministrazione la possibilità di valutarne l’idoneità morale e tecnica. Ai sensi dell'art. 118 D.Lgs. n. 163/2006, l'affidatario, prima di poter procedere con il subappalto, deve consegnare all'amministrazione, oltre alla copia del contratto di subappalto, anche le dichiarazioni afferenti ai requisiti generali e tecnici del subappaltatore e, in caso di accertata mancanza di tali qualità, la ditta aggiudicataria, nell’ipotesi di subappalto c.d. “necessario”, non solo non otterrà dalla Stazione appaltante la relativa autorizzazione, ma sarà essa stessa esclusa dalla gara per carenza dei requisiti di ammissione alla gara. 
3.2. La dimostrazione ex post dei requisiti di idoneità tecnica e morale dei subappaltatori non può reputarsi violativo della "par condicio", non solo perché esso in definitiva è determinato dalla scansione procedimentale e temporale fissata da una norma generale e astratta, come l’art. 118 del codice dei contratti pubblici (la quale d’altronde tiene conto della natura derivata dal contratto principale del rapporto di subappalto), ma anche perché, tutto considerato, in ogni appalto, a prescindere dalle singole caratteristiche e vicende, il decisivo controllo sui requisiti viene effettuato dopo l’aggiudicazione definitiva e ai fini della conclusione del contratto, secondo la prescrizione dell’art. 11, comma ottavo, del decreto legislativo n. 163/2006 (“L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”).

T.A.R. Puglia Bari, Sez. 2, 29 maggio 2013, n. 00859
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