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Porti Demanio e patrimonio Giurisdizione e competenza

Giurisdizione del GA in tema di controversie afferenti ad atti relativi alla gestione di porti turistici
T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. 2, Sentenza 11 settembre 2013, n. 00903

Principio

Giurisdizione del GA in tema di controversie afferenti ad atti relativi alla gestione di porti turistici

1. In tema di atti relativi alla gestione di porti turistici non assume rilievo l’art. 133 co. 1 lett. e) c.p.a., il quale riproducendo sostanzialmente quanto previsto dall’art. 33 comma 2 lett.d) d.lgs. 80/1998, limita la giurisdizione esclusiva alle controversie relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, con esclusione, dunque, delle controversie attinenti alla fase dell’esecuzione di natura tipicamente privatistica. 
2. L'art. 133, comma 1, lett. e) c.p.a. trova pertanto applicazione per l’affidamento di un appalto di pubblico servizio mentre, nel caso di atti relativi alla gestione di un porto turistico, viene in rilievo l’affidamento di un pubblico servizio e, specificamente, la gestione del porto turistico e dei servizi connessi (cfr. Cons. St., Sez. VI, 18 dicembre 2012, n. 6488, che ha qualificato il servizio da nautica di porto quale servizio pubblico locale di rilevanza economica). 
3. L’articolo unico del D.M. 31 dicembre 1983, al n. 14, elenca tra i servizi pubblici locali i “servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili”, così confermando che la gestione del porto turistico ben può essere considerato un servizio pubblico locale. La natura di servizio pubblico, peraltro, non è esclusa dal fatto che il porto turistico non è utilizzato da una collettività indifferenziata, ma da una fascia ristretta di utenti, atteso che si tratta comunque di un servizio rivolto ad un numero indeterminato di soggetti, verso corrispettivo.
4. Nel caso in cui venga disposta la cessazione dell’affidamento della gestione del servizio di nautica da diporto, la giurisdizione del Giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., si radica per il fatto che la PA ha esercitato un potere unilaterale di chiaro stampo autoritativo in quanto non previsto in alcuna fonte negoziale intercorsa tra le parti.

T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. 2, 11 settembre 2013, n. 00903
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